Espulsione di un richiedente asilo o sequestro di persona?, meltingpot.org, 07/03/08

Espulsione di un richiedente asilo o sequestro di persona?

di Fulvio Vassallo Paleologo. Università di Palermo

Assume contorni sempre più foschi l’espulsione in corso di Sali Embram, rom kosovaro, nato a Palermo il 25 dicembre 1987.
Lo stesso, in precedenza, si sarebbe recato da solo presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Palermo per presentare una richiesta di asilo, anche a fronte della nuova situazione determinatasi in Kosovo, oltre che per il fatto di essere nato e cresciuto in Italia presso il campo della Favorita di Palermo.
Il comportamento della Questura di Palermo appare vessatorio e censurabile sotto diversi profili. Sembrerebbe che in questi anni lo stesso SALI EMBRAM avesse fatto una richiesta di asilo, non si sa se in Francia o in Belgio, di cui non si conosce l’esito.
Ma tanto- forse- è bastato alla Questura di Palermo per disporre l’espulsione con accompagnamento immediato verso il paese nel quale era stata presentata la richiesta di asilo, in applicazione, errata nella sostanza e nella procedura, del regolamento Dublino II n. 343.

Un ispettore della Questura di Palermo- Ufficio Immigrazione aveva invitato SALI EMBRAM a recarsi questa mattina negli uffici della Questura di via San Lorenzo, con una valigia, rilasciando- sembrerebbe- una ricevuta. Sali Embram ed i suoi familiari, che i perfetta buona fede non si erano rivolti in precedenza ad no sportello di assistenza, confidando nei buoni rapporti fin qui avuti con gli uffici di polizia, pensavano a quel punto che, come già successo in precedenti casi di kosovari, si profilasse un trattenimento in un CID in Sicilia, quello di Salina Grande a Trapani per l’esame della domanda di asilo.

La stessa misura del trattenimento nei confronti di un richiedente asilo che aveva stabile residenza appariva comunque una forzatura, anche alla luce del nuovo decreto legislativo appena entrato in vigore, in attuazione della direttiva comunitaria sulle procedure di asilo.

Appena giunto in Questura nella mattina del 7 marzo SALI EMBRAM apprendeva che era in corso il suo trasferimento forzato verso Milano, senza conoscere altro della sua ulteriore destinazione, né dell’esito della domanda di asilo/ protezione internazionale presentata alla Questura di Palermo. non si sa allo stato se negli uffici della Questura gli sia stato notificato alcun provvedimento di espulsione o di trattenimento. Se ciò non fosse avvenuto, il suo successivo trasferimento potrebbe quanto meno configurare gli estremi dell’abuso di ufficio o di altri più gravi reati.
In ogni caso, nella mattinata del 7 marzo, non ci sono certamente stati i tempi per una convalida da parte del magistrato, perchè già alle ore 12,30 di questo giorno Sali veniva imbarcato su un aereo alla volta di Milano Malpensa. Nessuno comunicava all’interessato o alla sua famiglia, o ad altri, inclusi i rappresentanti dell’ACNUR, la destinazione finale del viaggio, la dirigente dell’Ufficio non rispondeva più al telefono ed i suoi agenti dichiaravano che non potevano fornire nessuna informazione.
Il caso è stato tempestivamente segnalato a Luciano Scagliotti del’ENAR di Torino, all ACNUR di Roma, al CIR di Palermo e dell’aeroporto Milano Malpensa ed all’ACNUR.

La famiglia di SALI gli ha potuto solo comunicare il numero telefonico dell’avv. Livio Neri del Foro di Milano, per intervenire nel caso in cui fosse stato trasferito a Milano.
La dott.ssa Maria Luisa Scardina, assistente sociale dell’istituto penitenziario per minori di Palermo, assumeva intorno alle 12,30 ulteriori informazioni, in apparenza rassicuranti, in Questura, apprendendo che SALI avrebbe comunque avuto accesso alla procedura di asilo in Italia e non sarebbe stato accompagnato in frontiera.
Attorno alle ore 14 SALI chiamava da Milano Malpensa con il suo telefono cellulare l’avv. Livio Neri del foro di Milano, ma la telefonata veniva bruscamente interrotta, probabilmente da un agente di polizia incaricato della scorta. A Sali veniva impedito di parlare con il suo avvocato.
Si apprendeva successivamente che SALI stava per essere accompagnato in Belgio.
L’espulsione appare comunque illegittima, oltre che per gli evidenti vizi di procedura,anche alla stregua delle clausole umanitarie in deroga al regolamento Dublino 343 del 2003, clausole che, nel caso di persone appartenenti a famiglie provenienti dal Kosovo, ma nate e vissute in Italia, consentono comunque un esame della domanda di asilo da parte dello stato italiano, stato nel quale peraltro il richiedente è nato e cresciuto.

Il comportamento seguito dalla Questura di Palermo, nel caso di Sali, in un momento di grave vuoto istituzionale, lascia presagire quale sarà il futuro dei diritti umani in Italia, quanto vale ancora il principio di legalità, l’art. 13 della Costituzione che precede una riserva di giurisdizione e il diritto di difesa affermato dall’art. 24 della Costituzione italiana. Un anticipo di quanto si verificherà in futuro ai danni dei rom e delle componenti più deboli della popolazione immigrata in Italia.

Chiediamo a tutte le associazioni, ai movimenti che difendono i rom a livello internazionale ed alle agenzie umanitarie di attivarsi al più presto per bloccare procedimenti di espulsione arbitrari come quello attuato nel caso di Sali e per promuovere il rispetto delle normative che, anche a livello comunitario, impongono comunque, anche nei casi di espulsione dei richiedenti asilo denegati il rigoroso rispetto di regole procedurali e della dignità della persona.
Ci impegniamo tutti a seguire gli ulteriori sviluppi di questa fosca vicenda, anche al fine di una denuncia dell’Italia davanti alla Corte Europea dei diritti dell’uomo.

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