Sei titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo? Hai raggiunto il tanto atteso traguardo dei cinque anni di soggiorno regolare? Ti aspetti ora di poter accedere ad una gamma di diritti più ampia?
Non sempre è possibile, non sempre è vero.
Continuano le prassi che si discostano dalla normativa mentre ancora non ha trovato risposta la lettera che melting Pot Europa ha inviato lo scorso 26 febbraio al inistero dell’Interno in cui si segnalavano una serie di applicazioni inesatte e la necessità urgente di chiarimenti interpretativi.
Intanto sorgono nuovi problemi che si vanno ad aggiungere a quelli relativi ai dinieghi motivati dall’assenza di contratti a tempo indeterminato, o da calcoli degli anni di regolare soggiorno assolutamente errati, nonchè, problemi relativi alle date di scadenza che, nonostante il pds Ce per soggiornanti di lungo periodo sia un titolo a tempo indeterminato, le Questure continuano ad imprimenre sui documenti.
Ad un quesito inviato da un lettore di Melting Pot Europa al Ministero dell’Interno e segnalato alla nostra redazione, riguardante proprio la questione del contratto a tempo indeterminato, lo stesso Ministero, Dipartimento libertà civili e immigrazione, ha risposto quanto segue:
No, la norma richiede che sia dimostrata la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell’articolo 29, comma 3, lettera b). pertanto l’esistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, non è requisito necessario.
Nonostante questo molte Questure continuano ad emettere provvedimenti di diniego che conferiscono la sola possibilità di promuovere un ricorso al tribunale Amministrativo Regionale competente e che hanno l’effetto di dissuadere gli interessati dal continuare nella rivendicazione del loro diritto a chiedere il pds Ce per soggiornanti di lungo periodo, attendendo la "sempre prossima" scadenza del normale permesso di soggiorno, dopo la quale, riprovare a richiedere lo status di lungo soggionante.
Sembra evidente la necessità di un chiarimento uniformatore della prassi.
La novità?
Se il nuovo titolo introdotto dal Decreto Lgs n. 3 dell’ 8 gennaio 2007 che recepiva la Direttiva 109/2003/CE sembrava conferire allo status di soggiornante di lungo periodo una omogeneità all’interno dell’UE, una armonizzazione della condizione di soggiornante di lungo periodo, ampliando anche la gamma di possibilità a sua disposizione, le speranze iniziali si riducono in maniera drastica una volta che ci si addentra nell’applicazione che viene data alle nuove disposizioni.
Il pds CE per soggiornanti di lungo periodo, tra le altre cose, dovrebbe garantire la possibilità di:
fare ingresso senza visto in altro Stato membro, soggiornarvi sino a tre mesi, senza poter svolgere attività economiche, alle stesse condizioni degli stranieri extracomunitari muniti di “normale” permesso di soggiorno rilasciato da altro Stato membro, con il solo obbligo di presentare entro otto giorni dall’ingresso la dichiarazione di soggiorno;
essere autorizzato a soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, ovvero con permesso di soggiorno di tipo rinnovabile, al fine di: a) esercitare un’attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo;
b) frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della vigente normativa;
c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione dei riequisiti.
Il problema si pone per quanti, titolari della "vecchia" carta di soggiorno, volessero oggi usuffruire delle novità legislative.
E’ il caso di un cittadino libanese, che si è visto rifiutare la possibilità di chiedere l’autorizzazione al lavoro in Germania perchè non in possesso di pds Ce per soggiornante di lungo periodo, bensì del titolo che precedentemente in Italia era nominato carta di soggiorno.
Attendiamo, insieme a tutti voi, risposte chiare e soluzioni a breve termine da parte del Ministero.
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