Antigone/Bardo: anche se fosse coinvolto, il giovane marocchino non può essere estradato in un paese con la pena di morte

Touil-presunto-attentatore-Bardo003-1030x615È scoppiato in queste ore il caso del marocchino arrestato a Milano perché potrebbe essere coinvolto nelle vicende tragiche degli attentati in Tunisia. “Sul fatto che il giovane sia o meno coinvolto in questo fatto lo capiremo, una cosa tuttavia è certa, non può essere estradato in quel paese perché li vige la pena di morte” dichiara Patrizio Gonnella, presidente di Antigone.

A vietarlo è il codice di procedura penale dopo la pronuncia della Corte Costituzionale di quasi vent'anni fa nel caso Pietro Venezia, patrocinato e seguito da Antigone con l’avvocato Arturo Salerni.

Pietro Venezia si era rifugiato in Italia a seguito di un omicidio commesso in Florida, con il governo statunitense che ne aveva chiesto l’estradizione, concessa dall’allora Ministero di Grazia e Giustizia. Antigone impugnò quella richiesta fino alla Corte Costituzionale che, con la sentenza 223/1996, stabilì l’impossibilità di estradare una persona verso paesi che hanno la pena di morte.


“Questa Corte ha già affermato – si legge nella sentenza – che il concorso, da parte dello Stato italiano, all'esecuzione di pene "che in nessuna ipotesi, e per nessun tipo di reati, potrebbero essere inflitte in Italia nel tempo di pace" è di per sé lesivo della Costituzione (sentenza n. 54 del
1979)”.

Anche all’epoca, tuttavia, il motivo del contendere erano le garanzie, da parte dello Stato che aveva richiesto l’estradizione, al che la pena capitale non venisse applicata. Un’eventualità su cui la Corte fu netta. “Tale soluzione offre, in astratto, il vantaggio di una politica flessibile da parte dello Stato richiesto, e consente adattamenti, nel tempo, in base a considerazioni di politica criminale; ma nel nostro ordinamento, in cui il divieto della pena di morte è sancito dalla Costituzione, la formula delle "sufficienti assicurazioni" - ai fini della concessione dell'estradizione per fatti in ordine ai quali è stabilita la pena capitale dalla legge dello Stato estero - non è costituzionalmente ammissibile. Perché il divieto contenuto nell'art. 27, quarto comma, della Costituzione, e i valori ad esso sottostanti - primo fra tutti il bene essenziale della vita - impongono una garanzia assoluta”.

Con queste motivazioni l’estradizione di Pietro Venezia fu negata e lo stesso fu processato e condannato da un tribunale italiano.

“Anche nel caso del marocchino dunque non vale alcuna rassicurazione da parte delle autorità di Tunisi. Quello che vale – conclude Gonnella – è solo l'abrogazione della pena capitale”.

Roma, 21/05/2015