Droghe: cancelliamo una pena illegittima

n-FINI-GIOVANARDI-INCOSTITUZIONALE-large570I recentissimi interventi (legislativi e giurisprudenziali) sul testo dell’art. 73 d.P.R. 309/1990, oltre ad interessare i procedimenti penali pendenti, lambiscono delicati profili dell’esecuzione penale. In particolare, l’abrogazione della Legge Fini Giovanardi (Corte cost., sent. n. 32/2014) ha comportato la reviviscenza tout court della Legge Iervolino-Vassalli, la quale, per tutti i fatti commessi sino al 23 dicembre 2013, si applica anche alle ipotesi di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990. 

In prospettiva diversificata la Corte Costituzionale (sent. 251/2012), nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 69 comma 4 c.p. «nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5», impone la rideterminazione (retroattiva) del giudizio di comparazione tra circostanze, con inevitabili ripercussioni in melius sul trattamento sanzionatorio.

 Al fine di rivisitare il giudicato di condanna alla luce delle menzionate modificazioni, si rende necessario l’intervento del giudice dell’esecuzione, sia per quanto riguarda l’ipotesi di equivalenza o prevalenza dell’art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 sulla recidiva contestata, sia per quanto concerne la rideterminazione della pena alla luce del più mite trattamento sanzionatorio riservato dalla legge Iervolino-Vassalli ai fatti concernenti le droghe leggere.

Per consentire alle persone condannate di adire il giudice dell’esecuzione ex art. 666 c.p.p. sono stati preparati dei modelli di istanza, redatti dal Gruppo di Lavoro composto dai ricercatori de L'Altro diritto. Centro di documentazione su carcere marginalità e devianza, dal prof. Carlo Fiorio e dell'avv. Michele Passione.

I modelli (.zip)

Un articolo si Stefano Anastasia (presidente onorario di Antigone)

Dossier Cancelliamo una pena illegittima (da fuoriluogo.it)