Giustizia: "carcere duro" e diritti fondamentali, P.Gonnella, Il Manifesto 5/3/07

 

I detenuti sottoposti al regime penitenziario duro previsto dall’articolo 41 bis della legge penitenziaria erano 766 il primo gennaio del 2003, sono 521 oggi. Su questa riduzione ha solo in parte inciso il giudizio dei Tribunali di Sorveglianza che ne hanno ridimensionato l’applicazione accogliendo un certo numero di reclami proposti dai detenuti.

È questa una buona o una cattiva notizia? Da giorni ne discutono politici, magistrati, giornalisti su varie testate. Il Presidente della Commissione antimafia ha chiesto al ministro della giustizia di riferirne in Commissione.

Più che rispondere a questa domanda è necessario fare alcune precisazioni. 1) Il regime duro di cui all’articolo 41 bis era nato come mezzo straordinario e non come ordinaria misura di esecuzione penitenziaria per chi era condannato o imputato di mafia. 2) La politica criminale non si fa imponendo trattamenti carcerari contrari al senso di umanità. Le legittime preoccupazioni investigative non possono mai tradursi in violazioni ai diritti fondamentali.

Non è possibile sacrificare sul terreno del pragmatismo inquirente i principi basilari del nostro ordinamento, altrimenti si può arrivare fino a giustificare la tortura. D’altronde nello stato di diritto bisogna trovare soluzioni meno tragiche dell’isolamento alla Papillon per recidere i legami con l’esterno. 3) Va contrastata ogni tentazione di usare il 41 bis per indurre alla collaborazione con la giustizia. In tal senso in passato, ingenuamente, si erano espressi alcuni funzionari dell’amministrazione penitenziaria. 4) I Tribunali di Sorveglianza hanno, tra gli altri, il compito di assicurare la legalità delle procedure. Visto che il regime duro del 41 bis è imposto con atto ministeriale, sia la Corte costituzionale con le sentenze 349 e 410 del 1993, sia il Comitato europeo per la prevenzione della tortura hanno richiesto una effettiva tutela giurisdizionale per i detenuti sottoposti a tale regime. 5) I regimi penitenziari duri, nelle loro svariate ramificazioni, si sono ampliati e il numero dei detenuti che vi è sottoposto è cresciuto percentualmente negli ultimi anni.

Se è vero che il 41 bis ha avuto una flessione è altresì vero che circa un quinto del totale della popolazione detenuta è comunque assoggettato ad altri regimi di particolare sicurezza denominati As, Eiv, sorveglianza particolare. A tali persone con provvedimenti amministrativi, e senza possibilità di ricorso alla magistratura, viene praticamente azzerata la possibilità di partecipare alle attività di socializzazione organizzate nel carcere.

Il cosiddetto 41 bis è stata una evoluzione rispetto al famigerato articolo 90 della legge penitenziaria, ampiamente usato negli anni del terrorismo, che consentiva all’amministrazione penitenziaria di imporre trattamenti durissimi con un semplice atto amministrativo e senza possibilità di controllo da parte della magistratura.

Un ritorno alle pratiche delle carceri speciali degli anni settanta e ottanta sarebbe palesemente incostituzionale. Invece, sarebbe cosa buona e giusta rivedere tutte le forme di classificazione dei detenuti, estendendo le ipotesi di trattamento aperto visto che, oggi, nonostante una popolazione detenuta composta nella maggior parte da soggetti dalla bassa pericolosità criminale, solo poche centinaia ne usufruiscono.

Il contrasto alle organizzazioni criminali deve avvenire preventivamente sul territorio. Non è una politica vincente e lungimirante quella che delega la gestione investigativa al sistema carcerario. In tal modo si annacqua la portata applicativa dell’articolo 27 della Costituzione, che va in ogni occasione ribadito, prevede che la pena non debba consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.