DDL/Testo unificato "Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani e garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale,", Commissiona Affari Costituzionali, 15 Gennaio'07

TESTO UNIFICATO PDL 626 – 1090 – 1441- 2018 COME RISULTANTE DALL’ESAME DEGLI  EMENDAMENTI
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani e garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale CAPO I
COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI
Art. 1(Istituzione e composizione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani)1. È istituita la Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani, di seguito denominata Commissione, con lo scopo di promuovere e di tutelare i diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.2. La Commissione opera in autonomia e indipendenza.3. La Commissione è organo collegiale costituito dal presidente, nominato con determinazione adottata di intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, e da altri otto componenti eletti, con voto limitato a due, in numero di quattro dal Senato della Repubblica e in numero di quattro dalla Camera dei deputati.4. Il presidente e gli altri componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina del nuovo presidente e per l'elezione dei nuovi componenti.5. All’atto dell’accettazione della nomina il presidente e gli altri componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.6. Le indennità del presidente e degli altri componenti sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 6, nell'ambito di una dotazione finanziaria complessiva non superiore a 2.340.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.Art. 2.(Competenze della Commissione).
 

 

1. La Commissione ha il compito di:

 

a) promuovere la cultura dei diritti umani e la diffusione della conoscenza delle norme che regolano la materia e delle relative finalità, in particolare attraverso specifici percorsi informativi realizzati nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;b) svolgere il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia;c) formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi emersi dall'attività di monitoraggio di cui alla lettera b), pareri, raccomandazioni e proposte al Governo e al Parlamento su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani. La Commissione può in particolare proporre al Governo, nelle materie di propria competenza, l'adozione di iniziative legislative, nonché di regolamenti e di atti amministrativi e sollecitare la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani. Il Governo, a tal fine, sottopone alla Commissione i progetti di atti legislativi e regolamentari, che possono avere una incidenza su tali diritti; d) formulare raccomandazioni e suggerimenti al Governo ai fini della definizione della posizione italiana nel corso di negoziati multilaterali o bilaterali che possano incidere sul livello di tutela dei diritti umani;e) contribuire a verificare l'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia;f) collaborare con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani;g) ricevere dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti di cui al comma 1 dell'articolo 1 e provvedere sulle stesse, ai sensi dell'articolo 3;h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, nonché verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti, anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati a contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;i) promuovere gli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici, cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani;l) collaborare alla realizzazione di progetti didattici e di ricerca circa le tematiche della tutela dei diritti umani nelle scuole e nelle università.2. Oltre a quanto previsto dal capo II con specifico riguardo alla tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, la Commissione può svolgere le proprie attività attraverso apposite sezioni dedicate a particolari materie o a specifici ambiti di competenza.3. Con apposito regolamento, adottato dalla Commissione entro due mesi dalla sua costituzione, sono disciplinati l'organizzazione interna della Commissione e le sue modalità di funzionamento.Art. 3.(Poteri di accertamento, di controllo e di denuncia della Commissione).1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), la Commissione può richiedere a soggetti pubblici e privati di fornire informazioni e di esibire documenti. I soggetti a cui viene chiesto di fornire informazioni e di esibire documenti ai sensi del presente comma sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti. Tale sanzione può essere incrementata fino al doppio del massimo se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri.1-bis. In caso di inottemperanza da parte di soggetti pubblici, la Commissione può rivolgersi agli uffici sovraordinati ai quali è rimessa la valutazione in ordine alla responsabilità disciplinare del dipendente inadempiente.2. Qualora la Commissione proceda ad accertamenti in relazione alla presentazione di una segnalazione da parte di un soggetto per asserita violazione dei diritti riconosciuti dalle leggi in vigore come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), la stessa è tenuta a dare notizia alle parti interessate dell'apertura del procedimento.3. Nel procedimento dinanzi alla Commissione, le parti interessate hanno la possibilità di essere sentite, personalmente o per mezzo di procuratore speciale e hanno facoltà di presentare memorie e documenti.4. La Commissione, quando verifica l'esistenza di comportamenti non conformi alle norme interne e internazionali in materia di diritti umani, richiede al soggetto interessato di agire in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.5. Il soggetto interessato, se disattende la richiesta, deve comunicare il suo dissenso motivato nel termine di trenta giorni. Nel caso in cui il soggetto interessato, che intenda disattendere la richiesta formulata ai sensi del comma 4, non comunichi il dissenso motivato o nel caso in cui la Commissione ritenga insufficiente la motivazione fornita dal soggetto medesimo, la Commissione può rivolgersi all'autorità giudiziaria competente.6. Qualora il soggetto di cui al comma 4 sia una pubblica amministrazione, nel caso in cui ometta di conformarsi e il dissenso motivato non sia comunicato nel termine di cui al comma 5 o la motivazione non sia ritenuta sufficiente, la Commissione si rivolge agli uffici sovraordinati a quelli originariamente interessati.7. Se gli uffici sovraordinati decidono di provvedere in conformità alla richiesta della Commissione, l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente al quale risulta attribuibile l'inerzia è obbligatoria.8. Se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta, la Commissione può richiedere all'autorità giudiziaria competente di annullare l'atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare all'autorità interessata di tenere il comportamento dovuto.Art. 4(Requisiti)1. I componenti della Commissione sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e idoneità alla funzione, che possiedano una esperienza pluriennale nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani ovvero che siano di riconosciuta competenza nelle discipline afferenti alla salvaguardia dei diritti umani.Art. 5(Incompatibilità)1. I componenti della Commissione, per tutta la durata dell'incarico, non possono ricoprire cariche elettive o governative o altri uffici pubblici di qualsiasi natura né svolgere attività lavorativa, subordinata o autonoma, imprenditoriale o libero-professionale, né ricoprire incarichi per conto di una associazione o di un partito o movimento politico.  Art. 6(Sostituzione)1. I componenti della Commissione sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, ovvero grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato. La valutazione circa l'effettiva esistenza dell'incompatibilità sopravvenuta, dell'impedimento fisico o psichico nonché della grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato compete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che vi procedono di intesa e senza ritardo. 2. Alla nomina del sostituto provvedono, di intesa, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.3. Il componente nominato come sostituto resta in carica fino alla scadenza ordinaria del relativo mandato di componente della Commissione.Art. 7(Organico)1. Alle dipendenze della Commissione è istituito un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza.2. L'organico dell'ufficio di cui al comma 1, in misura non superiore a cento unità, è determinato, su proposta della Commissione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, entro tre mesi dalla data del primo insediamento della Commissione.3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 3.300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.4. Le spese di funzionamento dell'ufficio della Commissione sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.5. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.6. Le norme concernenti l'organizzazione dell'ufficio della Commissione nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, previo parere della stessa Commissione.Art. 8.(Contributo di esperti e di organizzazioni non governative, di università, di centri di studio e di ricerca, di associazioni)1. La Commissione, nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza delle questioni sottoposte alla sua valutazione lo richiedano, può avvalersi, nel limite massimo di spesa di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, dell'opera di esperti remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.2. La Commissione può avvalersi del contributo di università, di centri di studio e ricerca, nonché di organizzazioni non governative, organizzazioni sociali e professionali, associazioni che operano nel campo della promozione e della tutela dei diritti umani.CAPO II GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALEArt. 9(Istituzione di una sezione specializzata della Commissione, denominata Garante delle persone detenute o private della libertà personale)1. È istituita, nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 1, una sezione specializzata per la tutela delle persone detenute o private della libertà personale, denominata Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito chiamata Garante. 2. Il Garante è composto dal Presidente della Commissione e da altri quattro componenti della Commissione medesima, scelti dal Presidente, tenuto conto delle specifiche competenze, in numero di due fra i componenti eletti dalla Camera dei deputati e in numero di due fra i componenti eletti dal Senato della Repubblica.2- bis. I componenti del Garante eleggono nel loro ambito un vicepresidente, che assume le funzioni del presidente in caso di assenza o di impedimento del medesimo.Art. 10(Rapporti con i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale istituiti in ambito regionale o locale).1. Il Garante coopera con i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale, o figure analoghe, ove istituiti in ambito regionale, provinciale o comunale, nello svolgimento delle rispettive funzioni e prende in esame le segnalazioni da questi effettuate, anche avvalendosi dei loro uffici e del relativo personale sulla base di apposite convenzioni con l'ente interessato. In nessun caso il Garante può delegare l'esercizio delle sue funzioni.Art. 11(Funzioni e poteri del Garante)1. Nell'esercizio della funzione di garanzia delle persone detenute o private della libertà personale, il Garante:a) esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale, sia attuata in conformità alle norme e ai princìpi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti; b) adotta le proprie determinazioni in ordine alle istanze e ai reclami che gli sono rivolti dai detenuti e dagli internati ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 12, comma 2, della presente legge;c) verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione della libertà delle persone siano idonee a salvaguardarne la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali;d) verifica le procedure seguite nei confronti dei trattenuti e le condizioni di trattenimento dei medesimi presso le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza;e) verifica il rispetto degli adempimenti e delle procedure previste agli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.2. Nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, lettere a) e b), il Garante:a) visita, senza necessità di autorizzazione o di preavviso e in condizioni di sicurezza, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali, le comunità per minori e gli enti convenzionati con il Ministero della giustizia per l’esecuzione di misure privative della libertà personale che ospitano condannati che usufruiscono di misure alternative alla detenzione, accedendo, senza restrizione alcuna, in qualunque locale e incontrando liberamente chiunque vi sia privato della libertà, garantendo comunque la riservatezza del colloquio;b) nel rispetto della normativa applicabile ai soggetti pubblici in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prende visione degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo della persona privata della libertà, fatta eccezione per quelli coperti da segreto relativi alle indagini e al procedimento penale;c) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera a) le informazioni e i documenti che ritenga necessari, fermo restando il divieto di cui alla lettera b);d) nel caso in cui l'amministrazione responsabile non fornisca risposta nel termine di trenta giorni alla richiesta di cui alla lettera c), informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente e può richiedergli di emettere ordine di esibizione dei documenti richiesti; e) nel caso in cui venga opposto il segreto di Stato, informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente, che valuta se richiedere l’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri per la conferma, entro sessanta giorni, dell’esistenza del segreto.3. Nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, lettere c), d) ed e), il Garante, senza necessità di autorizzazione o di preavviso, visita, in condizioni di sicurezza, i centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale, nonché visita, senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza3-bis. Al Garante non si applica la disciplina prevista dall’articolo 3 della presente legge.4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007.Art. 12(Destinatari)1. Tutti i detenuti e gli altri soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi al Garante dei diritti senza vincoli di forma.2. All'articolo 35, numero 2), della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «al magistrato di sorveglianza» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, in alternativa, al Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ».Art. 13(Procedimento)1. Il Garante, quando verifica che le amministrazioni responsabili delle strutture indicate all'articolo 11, comma 2, lettera a), tengono comportamenti non conformi alle norme e ai princìpi indicati dal medesimo articolo 11, comma 1, lettera a), ovvero che le istanze e i reclami ad esso rivolti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 12, comma 2, della presente legge, sono fondati, richiede all'amministrazione interessata di agire in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.2. L'amministrazione interessata, se disattende la richiesta, deve comunicare il suo dissenso motivato nel termine di trenta giorni.3. Se l'amministrazione interessata omette di conformarsi e il dissenso motivato non è comunicato o non è ritenuto sufficiente, il Garante si rivolge agli uffici sovraordinati a quelli originariamente interessati. 4. Se gli uffici sovraordinati decidono di provvedere in conformità alla richiesta del Garante, l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente al quale risulta attribuibile l'inerzia è obbligatoria.5. Se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta, il Garante trasmette il reclamo al magistrato di sorveglianza, che decide ai sensi dell'articolo 69, sesto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354.6. Il Garante, quando ritiene che le amministrazioni responsabili delle camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza tengano comportamenti non conformi alle norme vigenti ovvero che le istanze e i reclami ad esso rivolti dai soggetti trattenuti in tali strutture siano fondati, richiede all'amministrazione interessata di determinare in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.7. Fermo restando il procedimento previsto ai commi 2, 3 e 4, se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta di cui al comma 6, il Garante, a seconda dei casi, può richiedere l'intervento del questore o del comandante provinciale dei Carabinieri o del comandante provinciale della Guardia di finanza.8. Il Garante, quando ritiene che le amministrazioni responsabili delle strutture previste dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, tengano comportamenti non conformi agli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, ovvero che le istanze e i reclami ad esso rivolti dai soggetti trattenuti in tali strutture siano fondati, richiede all'amministrazione interessata di determinare in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.9. Fermo restando il procedimento previsto ai commi 2, 3 e 4, se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta di cui al comma 8, il Garante può richiedere all'autorità giudiziaria competente di annullare l'atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare all'amministrazione di tenere il comportamento dovuto.Art. 13-bis(Relazione)1. Il Garante presenta al Parlamento entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate, le proposte utili a tutelare e promuovere i diritti delle persone private della libertà. Nel caso di mancata trasmissione della relazione entro i termini previsti dal presente comma, fermo restando l’obbligo della relativa presentazione, il Garante riferisce oralmente alle competenti Commissioni parlamentari entro i trenta giorni successivi.2. Ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e l’urgenza, il Garante presenta al Parlamento relazioni ad hoc, su specifiche questioni emerse nello svolgimento delle sue funzioni.3. La relazione annuale e le relazioni ad hoc sono contestualmente trasmesse al Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene crudeli, inumane o degradanti istituito presso il Consiglio d’Europa e agli organismi internazionali, previsti da Convenzioni internazionali di cui l’Italia è parte, competenti in materia di tutela e promozione dei diritti delle persone private della libertà. CAPO III ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE E COPERTURA FINANZIARIAArt. 14(Obbligo di denuncia)1. La Commissione ha l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reatoArt. 15(Segreto d’ufficio)1. I componenti della Commissione e i soggetti di cui si avvale la Commissione per l'esercizio delle proprie funzioni sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni. Art. 16(Relazione annuale)1. La Commissione presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, una relazione sull'attività svolta, relativa all'anno precedente, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate, le proposte utili a migliorare la protezione dei diritti umani sul territorio nazionale e all'estero. Nel caso di mancata trasmissione della relazione entro i termini previsti dal presente comma, fermo restando l'obbligo della relativa presentazione, la Commissione riferisce oralmente alle competenti Commissioni parlamentari entro i trenta giorni successivi.2. La relazione annuale è trasmessa agli organismi internazionali, previsti dalle Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte, competenti in materia di tutela e promozione dei diritti umani.3. La relazione annuale è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro della solidarietà sociale. 4. La Commissione promuove la pubblicazione di un bollettino nel quale sono riportati gli atti, i documenti e le attività più significativi di cui si ritiene opportuna la pubblicità. Il bollettino può essere edito anche attraverso strumenti telematici.5. Le pubbliche amministrazioni, avuto riguardo alle specificità dei diversi settori di competenza, inseriscono nei programmi di formazione dedicati al personale la materia relativa alla tutela dei diritti umani con particolare riguardo al contrasto verso ogni forma di discriminazione. Nelle scuole di tutte le Forze di polizia deve essere oggetto di insegnamento il sistema delle garanzie poste a tutela dei diritti umani delle persone detenute o private della libertà personale e le figure della Commissione e del Garante. Ai fini della redazione dei programmi di formazione e di insegnamento le pubbliche amministrazioni possono chiedere contributi e pareri alla Commissione.Art. 17(Copertura finanziaria)1.. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 7.990.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 
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