DDL per un Comitato universale di controllo nei luoghi di detenzione

COMITATO UNIVERSALE DI CONTROLLO DEI LUOGHI DI DETENZIONE

 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unitecontro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti,fatto a New York il 18 dicembre 2002  

 

Dopo oltre un decennio di lavori preparatori e di pressioni delle organizzazioni non governative, prime fra tutte l’Apt di Ginevra, Antigone e Amnesty International, in data 18 dicembre 2002, l’ONU ha adottato (con 127 voti favorevoli e solo 4 contrari) il Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti del 1984, in tal modo promuovendo un ulteriore passo in avanti nella protezione dei diritti umani. La tortura è un crimine contro l’umanità, perseguito anche a livello di Corte Penale Internazionale. È necessario, quindi, attivarsi in tutte le sedi per prevenire il perpetrarsi di tale crimine e per sanzionarne gli autori. Durante un Convegno organizzato dalle associazioni Amnesty International e Antigone, i componenti del Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite hanno auspicato una pronta ratifica del nostro paese. In particolare, obiettivo del Protocollo, è quello di istituire un sistema di ispezioni regolari a livello universale nei luoghi di detenzione per prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Si tratta di un meccanismo ispettivo necessario per assicurare la tutela dei diritti delle persone private della libertà. Quanto accaduto in questi anni a Guantanamo e nelle prigioni irachene rende ancora più urgente l’immediata entrata in vigore di nuovi ed efficaci organismi di controllo, liberi dai condizionamenti delle grandi potenze. La Convenzione del 1984 prevedeva forme non penetranti di controllo. Con il protocollo si è fatto un enorme passo in avanti. Da un lato è stata prevista la creazione di un “Sottocomitato di prevenzione” facente capo al Comitato contro la tortura e, dall’altro, a livello di ogni Stato firmatario (ed il nostro Paese è stato uno dei primi), viene imposta l’introduzione di un meccanismo nazionale di prevenzione consistente in un organo indipendente di controllo dei luoghi in cui le persone sono private della libertà. Dunque, oltre al previsto comitato internazionale di esperti indipendenti con facoltà di verifica ispettiva degli istituti di detenzione e dei posti di polizia dei Paesi membri, nel Protocollo è stabilito che ogni Stato debba istituire un “sistema” interno di controllo affidato ad un’autorità indipendente che abbia accesso ad ogni luogo di privazione della libertà: non solo carceri, quindi, ma anche stazioni di polizia, centri di detenzione per immigrati, ospedali psichiatrici, etc. Il trattato entra in vigore il 22 giugno 2006 grazie alle firme simultanee di  Bolivia e Honduras avvenute il 23 maggio 2006. Da questo momento, il riflesso nella legislazione interna di ogni Paese è immediato (essendo, infatti, pari ad un anno il termine entro il quale gli Stati dovranno istituire la citata figura indipendente di controllo). L’Italia ha firmato il Protocollo sin dal 20 agosto 2003. La sua auspicata ratifica consentirebbe anche di arrivare alla pronta istituzione di una figura indipendente di controllo di tutti i luoghi di detenzione. Con la presente proposta di legge, in linea con l’impegno che il nostro Paese ha sempre mostrato su questi temi delicati e fondamentali, si intende quindi sollecitare la ratifica e l’esecuzione del Protocollo opzionale adottato dall’ONU  il 18 dicembre 2002.

La proposta contiene una legge delega per dar vita in tempi ragionevoli a una istituzione indipendente di controllo dei luoghi di detenzione.


 

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1984 contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002. 

Art. 2

 Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall’articolo 28 del Protocollo stesso.

Art. 3

Il Governo è delegato ad adottare , entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi che abbiano ad oggetto la istituzione di una figura indipendente a tutela delle persone limitate o private della libertà. Tale figura deve essere:

·        di nomina parlamentare;

·        deve avere diritto di accesso in tutti i luoghi ove una persona è limitata o privata della libertà;

·        deve poter consultare tutti i fascicoli personali;

·        deve poter incontrare senza ostacoli qualsiasi persona ristretta in istituti di pena, istituti penali per minori, ospedali psichiatrici giudiziari, caserme e commissariati, centri di assistenza e permanenza temporanea.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.