Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee-Legge comunitaria 2006, asgi.it, 15/11/06

Legge Comunitaria 2006

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee-Legge comunitaria 2006 - aggiornamento

Legge Comunitaria - relazione annunciata il 2 novembre 2006; seduta ant. n. 65 del 7 novembre 2006


Tratto dalla relazione

(...)
Criteri specifici di delega sono previsti anche dall’articolo 12 relativamente all’attuazione della direttiva 2005/85/CE in materia di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato. Su questa disposizione il dibattito alla Camera è stato piuttosto acceso, in quanto essa prevedeva – alla lettera a) – che uno straniero, che avesse fatto ricorso contro il provvedimento di rigetto della sua domanda di asilo, potesse rimanere nel territorio nazionale in attesa della pronuncia del giudice. A tale riguardo occorre richiamare le disposizioni della direttiva 2005/85/CE, la quale all’articolo 39, paragrafo 3, afferma che gli Stati membri provvedono, se del caso, a determinare se il diritto di impugnare il provvedimento di rigetto della domanda di asilo «produce l’effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa del relativo esito», o di prevedere comunque le modalità per l’esercizio di tale diritto qualora l’impugnazione «non produca l’effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa del relativo esito». In ogni caso, in base al parere della Commissione bilancio, l’Assemblea della Camera dei deputati ha soppresso (con una votazione a maggioranza) la disposizione in questione, inserendovi un richiamo all’articolo 10 della Costituzione che rimanda alla legge la definizione delle modalità di esplicazione del diritto d’asilo. In sostanza la scelta sulla permanenza o meno sul territorio italiano in attesa del giudizio viene delegata al Governo, salvo poi poter esercitare un controllo nella fase del parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo. Dopo un ampio dibattito sull’argomento la Commissione ha infine approvato due emendamenti identici volti a sopprimere la citata lettera a), prevalendo il giudizio di ritenere pleonastico il richiamo all’articolo 10 della Costituzione.
Anche la successiva lettera b) è stata radicalmente modificata dalla Camera dei deputati: essa prevedeva infatti che la domanda di asilo non potesse essere respinta per il solo fatto della provenienza del richiedente da un Paese terzo compreso nell’elenco dei «Paesi sicuri» redatto dal Consiglio ai sensi dell’articolo 29 della direttiva 2005/85/CE. Tuttavia, al fine di rendere la disposizione maggiormente conforme alla normativa comunitaria, il testo è stato modificato (con un emendamento del Governo approvato a maggioranza) adottando la medesima formulazione contenuta nell’articolo 31 della direttiva in cui si dispone che se il richiedente asilo proviene da Paese sicuro, la domanda di asilo è dichiarata infondata, salvo che egli abbia invocato «gravi motivi per ritenere che quel paese non sia un Paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente». Anche sulla lettera b) si è svolto un approfondito dibattito in Commissione ritenendo, taluni, superfluo il richiamo letterale delle disposizioni della direttiva e, altri, opportuna, invece, un’ulteriore specificazione dei criteri di delega. Infine la Commissione ha ritenuto preferibile, al riguardo, proporre il testo trasmesso dalla Camera rimettendosi all’Assemblea per un eventuale ulteriore approfondimento dell’argomento.
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