DDL - Abolizione della pena dell'ergastolo

Ddl 1749 (primo firmatario on.Giordano)    PROPOSTA DI LEGGEXV LEGISLATURA 
CAMERA DEI DEPUTATI  
  Abolizione della pena dell'ergastolo  
   
GIORDANO, MIGLIORE, ACERBO, BURGIO, CACCIARI, CANNAVÒ, CARDANO, CARUSO, COGODI, DE CRISTOFARO, DE SIMONE, DEIANA, DIOGUARDI, DURANTI, FALOMI, DANIELE FARINA, FERRARA, FOLENA, FORGIONE, FRIAS, GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA, IACOMINO, KHALIL, LOCATELLI, LOMBARDI, MANTOVANI, MASCIA, MUNGO, OLIVIERI, PEGOLO, PERUGIA, PROVERA, ANDREA RICCI, MARIO RICCI, ROCCHI, FRANCO RUSSO, SINISCALCHI, SMERIGLIO, SPERANDIO, ZIPPONI       Onorevoli Colleghi! - Può, la pena dell'ergastolo, essere compatibile con i diritti fondamentali sancìti dalla nostra Costituzione? La risposta delle forze democratiche, che si sono interrogate su tale quesito, è che essa sia in profonda e radicale contraddizione con i princìpi del nostro ordinamento e, in particolare, con quanto stabilito dall'articolo 27 della Costituzione in tema di finalità rieducativa della pena.
        L'ergastolo, infatti, non può tendere al recupero del detenuto, in quanto si concretizza solo come privazione della libertà ed elimina qualsiasi speranza per il futuro, negando in tal modo una dimensione fondamentale della vita umana, e ciò anche nei casi in cui il detenuto abbia già scontato numerosi anni di carcere e abbia dato prova, con la sua condotta, della volontà, nonché della capacità, di reinserimento sociale.
        E' pur vero che la Corte costituzionale respinse a suo tempo l'eccezione di incostituzionalità sollevata rispetto a tale tipo di sanzione penale, ma è importante sottolineare che l'orientamento suddetto si fondò sulla sola considerazione che l'ergastolo, in conseguenza dell'approvazione della legge n. 1634 del 1962 (che estendeva l'applicazione della liberazione condizionale anche agli "ergastolani" che avessero espiato ventotto anni di detenzione), aveva di fatto cessato di essere connotato da quel carattere di perpetuità incompatibile con il concetto stesso di rieducazione.
        Non è trascurabile, peraltro, che già nel corso dei lavori dell'Assemblea costituente, soprattutto da parte di coloro che avevano sofferto lunghissimi anni di detenzione durante il fascismo, furono espresse molte riserve sul carcere a vita; tuttavia, al problema non fu dato un diretto sbocco a livello costituzionale, poiché si ritenne che esso dovesse essere affrontato, e risolto, dal legislatore ordinario nell'ambito di una revisione del sistema delle pene.
        La necessità di interventi nella materia fu, quindi, sollevata in diverse legislature (IV, V, VIII, IX, X, XIII e XIV), ma i numerosi progetti di legge di impronta abolizionista - che pur avevano registrato un'ampia convergenza di forze politiche - non si tradussero in legge.
        In particolare, dopo un ampio e proficuo confronto su un disegno di legge di iniziativa della senatrice Ersilia Salvato, il 30 aprile 1998 venne approvato dal Senato della Repubblica un testo condiviso da gran parte dei gruppi parlamentari che, purtroppo, non venne mai approvato dalla Camera dei deputati (atto Senato n. 211, XIII legislatura).
        Si ritiene opportuno, quindi, riproporre all'attenzione del Parlamento il testo approvato nella XIII legislatura dal Senato della Repubblica che, operando nel contempo un puntuale coordinamento delle disposizioni vigenti con il complesso delle innovazioni proposte, in particolare prevede all'articolo 3 l'abolizione dell'ergastolo, nonché, all'articolo 4, la sostituzione dello stesso con la "reclusione speciale", pena che si estende dai trenta ai trentadue anni.
        I proponenti ritengono che ci siano tutti i motivi perché si giunga finalmente ad una scelta di principio coerente con le ragioni culturali e ideali, ancor prima che giuridiche, proprie di una società democratica che si fonda sul rispetto dell'individuo.
        Peraltro, le obiezioni costantemente avanzate in merito all'abolizione del "carcere a vita" - che per lo più si basano su una asserita funzione di prevenzione nei confronti delle più gravi forme di criminalità - non possono più trovare fondamento: in primo luogo, infatti, l'acquisita reversibilità dell'ergastolo ridimensiona comunque la funzione deterrente dello stesso; inoltre - e soprattutto - l'esperienza insegna che, in generale, la gravità della pena, oltre un certo limite, non ha affatto efficacia preventiva, la quale è invece assicurata dal restringimento delle aree di impunità, dall'efficienza, nonché dalla rapidità del processo.
        Presentando questa proposta di legge, i proponenti auspicano quindi che tale scelta di civiltà - già operata da alcuni Paesi europei, quali la Spagna e il Portogallo - incontri un vasto consenso e possa in tempi rapidi divenire legge dello Stato, in modo che, da un lato, possa trovare realmente attuazione quanto sancito a livello costituzionale in tema di finalità rieducativa della pena e, dall'altro, vengano compiuti importanti passi in avanti nel campo del diritto penale verso l'introduzione di un nuovo codice, che sostituisca quello vigente, che risale al 1930 e che, malgrado le modifiche apportate e gli interventi della Corte costituzionale, è ancora caratterizzato da una concezione del diritto penale, e della pena, che mal si concilia con i princìpi costituzionali.

Art. 1.
        1. L'articolo 17 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 17. - (Pene principali, altre pene e sanzioni sostitutive). - Le pene principali stabilite per i delitti sono la reclusione speciale, la reclusione e la multa.
        Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono l'arresto e l'ammenda.
        La legge prevede i casi e le condizioni per l'applicazione di altre pene e di sanzioni sostitutive delle pene principali e ne determina la specie".

Art. 2.
        1. L'articolo 18 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 18. - (Denominazione e classificazione delle pene principali).- Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende la reclusione speciale, la reclusione e l'arresto.
        Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende la multa e l'ammenda".

Art. 3.
        1. Salvo quanto disposto dalla presente legge, nel codice penale e nel codice di procedura penale, nonché nelle altre disposizioni codicistiche, di legge e di regolamento vigenti, la parola: "ergastolo", ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: "reclusione speciale".
Art. 4.
        1. L'articolo 22 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 22. - (Reclusione speciale). - La pena della reclusione speciale si estende da trenta a trentadue anni".

Art. 5.
        1. I commi primo e secondo dell'articolo 32 del codice penale sono abrogati.
        2. Al terzo comma dell'articolo 32 del codice penale le parole: "alla reclusione" sono sostituite dalle seguenti: "a pena detentiva per delitto".

Art. 6.
        1. Al secondo comma dell'articolo 64 del codice penale sono aggiunte le seguenti parole: "e quella della reclusione speciale gli anni trentatré".

Art. 7.
        1. I numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 66 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

            "1) gli anni trentatré, se si tratta della reclusione speciale;

                2) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;

                3) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;

            3-bis) e, rispettivamente, 10.330 euro o 2.066 euro, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, 30.987 euro o 6.197 euro se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata al secondo comma dell'articolo 133-bis".Art. 8.
        1. I commi primo e secondo dell'articolo 72 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

        "Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena della reclusione speciale, si applica detta pena nella misura di anni trentatré, con l'isolamento diurno da sei mesi a due anni.
        Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena della reclusione speciale con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee di specie diversa, si applica la pena della reclusione speciale con l'isolamento diurno da due a dodici mesi".

        2. Al terzo comma dell'articolo 72 del codice penale le parole: "L'ergastolano condannato" sono sostituite dalle seguenti: "Il condannato alla reclusione speciale soggetto".

Art. 9.
        1. Al secondo comma dell'articolo 177 del codice penale le parole: "ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo" sono soppresse.

Art. 10.
        1. All'articolo 230, primo comma, numero 1), del codice penale, dopo le parole: "se è inflitta la pena della" sono inserite le seguenti: "reclusione speciale o della".

Art. 11.
        1. L'ergastolo irrogato prima della data di entrata in vigore della presente legge è sostituito con la reclusione speciale e con la misura di sicurezza di cui all'articolo 230, primo comma, numero 1), del codice penale.
        2. Il giudice dell'esecuzione determina, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, la misura della pena di sostituzione.

Art. 12.


        1. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente periodo: "Alla pena della reclusione speciale è sostituita la pena della reclusione per un tempo pari a quello della reclusione speciale che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze del caso ma diminuito di un sesto".

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