Resoconti del 3 Ottobre'06 della Commissione affari Esteri della Camera relativi all' Introduzione nell'ordinamento di disposizioni penali in materia di tortura

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA

 

Resoconto della III Commissione permanente Affari esteri e comunitari

  

III Commissione - Resoconto di martedì 3 ottobre 2006

 

SEDE CONSULTIVA

 

Martedì 3 ottobre 2006. - Presidenza del presidente, Umberto RANIERI. - Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Vittorio Michele Craxi.

 

La seduta comincia alle 11.10.

 Introduzione nell'ordinamento di disposizioni penali in materia di tortura. T.U. C. 915 Pecorella, C. 1206 Forgione, C. 1279 Suppa e C. 1272 De Zulueta. (Parere alla II Commissione). (Esame e conclusione - Parere favorevole).  

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

 

Umberto RANIERI, presidente, sostituendo il relatore impossibilitato a prendere parte alla seduta, osserva che il provvedimento in esame è diretto ad introdurre nel codice penale e a disciplinare la fattispecie del delitto di tortura, dettando al contempo alcune norme complementari. Infatti, nonostante l'Italia abbia ratificato, ai sensi della legge 3 novembre 1988, n. 498, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984, l'ordinamento italiano tuttora non contempla il reato di tortura. Quindi, per reprimere condotte riconducibili a maltrattamenti di questa natura occorre riportarle ai delitti codificati come lesioni, violenza privata e minacce. Si tratta di un tema che nella scorsa legislatura ha a lungo impegnato la II Commissione e l'Assemblea della Camera dei deputati, senza peraltro giungere alla conclusione dell'iter.

Passando all'articolato, segnala che l'articolo 1 del testo unificato introduce con il nuovo articolo 613-bis del codice penale il delitto di tortura, in base al quale viene punito con la pena della reclusione da 4 a 12 anni chiunque infligga ad una persona dolore e sofferenze, fisiche o mentali, allo scopo di ottenere da essa, o da una terza persona, informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettato di aver compiuto ovvero allo scopo di punire una persona per l'atto dalla stessa o da una terza persona compiuto o è sospettato d'aver compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale. L'articolo 2 introduce un Fondo per le vittime dei reati di tortura, con una dotazione annua di 50.000 Euro.

 

Formula conclusivamente una proposta di parere favorevole sul testo in esame.

 

Il sottosegretario di Stato Vittorio Michele CRAXI, nel condividere il parere favorevole proposto, rileva che comunque la definizione del reato di tortura recata dall'articolo 1 del provvedimento non è del tutto fedele a quella contenuta nella citata Convenzione delle Nazioni Unite. In generale ritiene doveroso che il Parlamento proceda a colmare una grave lacuna dell'ordinamento giuridico, anche al fine di dare risposta alle pressioni che l'Italia ha ricevuto in tal senso da parte del Comitato contro la tortura delle Nazioni unite, nonché in occasione della discussione del V Rapporto periodico relativo al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (IPCCR), svoltasi a Ginevra nell'ottobre del 2005, e della visita in Italia nel giugno 2005 dell'allora Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Alvaro Gil Robles. Auspica quindi una sollecita definizione dell'iter del testo in esame.

 

Tana DE ZULUETA (Verdi) esprime consenso sulla proposta di parere favorevole presentata dal presidente ed auspica una sollecita conclusione dell'iter. In merito ai contenuti del provvedimento, osserva che l'inadempienza dell'Italia in ordine all'introduzione nell'ordinamento giuridico del reato di tortura è stata di ostacolo all'azione di monitoraggio svolta dal Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa. Nel ricordare il parere favorevole con un'osservazione della I Commissione, che auspica una definizione del reato di tortura più aderente a quella contenuta nella Convenzione delle Nazioni Unite, sottolinea che la limitazione di tale definizione ai casi in cui l'autore del reato sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio consentirebbe una più efficace azione di repressione del reato. Segnala altresì l'opportunità di sollecitare la ratifica del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, firmato dall'Italia il 20 agosto 2003 ed entrato in vigore il 22 giugno 2006: la ratifica del Protocollo consentirebbe di introdurre nel nostro Paese strumenti di monitoraggio e controllo del fenomeno paragonabili a quelli previsti nel quadro della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e permetterebbe all'Italia di essere presente all'interno degli organi istituiti dal Protocollo, che attualmente sono in fase di costituzione.

 

Alessandro FORLANI (UDC) condivide la proposta di parere favorevole formulata dal presidente e ricorda che nel corso della XIV Legislatura è stato svolto un notevole lavoro volto alla introduzione del reato di tortura nel codice penale italiano. Pur concordando con la deputata De Zulueta sulla specificità del reato di tortura commesso da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ritiene che tale reato possa essere commesso anche da soggetti diversi e che dunque sia opportuno mantenere una definizione ampia della fattispecie, mantenendo la circostanza aggravante qualora l'autore del reato rientri in una delle due categorie menzionate.

In generale osserva che in questi ultimi anni le organizzazioni internazionali che monitorano il fenomeno hanno spesso segnalato gravi violazioni anche da parte di Paesi che appartengono alla tradizione giuridica occidentale. Tali segnalazioni, aumentate anche a seguito delle crisi internazionali e dell'allarme generato dal terrorismo, impongono di alzare la guardia e di fornire risposte severe nei confronti di chi si macchia di tale reato. Segnala che su tale questione si è aperto un dibattito assai vivace anche all'interno del Congresso americano. Nell'auspicare un'approvazione unanime da parte del Parlamento del provvedimento in esame, sottolinea sul piano tecnico l'opportunità di ovviare all'eccessiva indeterminatezza di espressioni, contenute all'articolo 1, in relazione sia al concetto di «terza persona» da cui si vogliano ottenere informazioni o confessioni sia all'aumento di misura imprecisata della pena nel caso in cui la condotta sia posta in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

 

Ramon MANTOVANI (RC-SE), nell'esprimere il proprio consento sulla proposta di parere favorevole formulata dal presidente, sottolinea l'opportunità di mantenere una definizione ampia degli autori del reato anche in considerazione del ricorso alla tortura da parte di organizzazioni criminali. Condivide quanto osservato dal deputato Forlani sulla necessità di quantificare in modo preciso l'entità dell'aumento di pena nel caso in cui ricorrano le circostanze aggravanti previste nei commi secondo e terzo dell'articolo 1. Segnala infine l'attualità del dibattito a livello internazionale in ordine alla conformità dell'articolo 41-bis del codice di procedura penale italiano ad un canone di umanità del trattamento applicato al condannato.

 

Sergio D'ELIA (Rosanelpugno) esprime, anche a nome del suo gruppo, piena condivisione sulla proposta di parere favorevole presentata dal presidente. Ritiene opportuno estendere la previsione del reato di tortura a soggetti diversi dai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. In generale, anche alla luce di un certo interesse manifestato dagli organi di informazione, rileva l'urgenza di un'iniziativa delle istituzioni del Paese per la previsione del reato di tortura anche al fine di scongiurare lo sviluppo di un dibattito anomalo in ordine alla necessità di tollerare talune forme di tortura «legalizzata» per ragioni di ordine pubblico strettamente correlate al problema del terrorismo internazionale. Tale dibattito rischierebbe infatti di attivare una deriva antigiuridica e profondamente lesiva dei diritti e delle libertà fondamentali. In linea con quanto prospettato dal deputato Mantovani, ritiene che l'articolo 41-bis del codice di procedura penale costituisca una grave anomalia dell'ordinamento italiano, che dovrebbe essere affrontata in quanto consente condotte che in nulla differiscono dalla tortura.

 

Luciano PETTINARI (Ulivo) anche a nome del suo gruppo condivide la proposta di parere favorevole formulata dal presidente: è infatti opportuno che il Parlamento provveda con sollecitudine a colmare la lacuna giuridica in ordine alla fattispecie del reato di tortura, per scoraggiare dibattiti stravaganti conseguenti alla necessità di affrontare emergenze speciali sul piano dell'ordine pubblico.

 

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole.

 

La seduta termina alle 11.40.

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