Custodia cautelare, si proceda con la riforma

carceriIl 2 aprile scorso il Senato – assieme ad altre misure –  aveva approvato delle modifiche sulla disciplina della custodia cautelare. Un segnale importante sulla strada di riforme da troppo tempo rimandate e rese necessarie anche per evitare una condanna definitiva dalla Corte Europea sui diritti dell'Uomo che, a maggio, valuterà la situazione delle carceri relativamente al trattamento dei detenuti, a seguito della sentenza sul caso Torreggiani.

La custodia cautelare è un'anomalia tutta italiana per quanto riguarda i tassi di carcerazione, essendo circa il 37% il dato delle persone detenute non da condannate ma da presunti innocenti. Numeri ben superiori alla media europea, soprattutto nel confronto con stati come la Germania dove il numero di persone sottoposte a custodia cautelare è di circa il 15% dell'intera popolazione carceraria.


Per questo crediamo che il testo, ora approdato alla Camera dei Deputati, debba essere approvato in tempi brevi. Lo stesso va incontro anche a numerose nostre proposte contenute, per ultimo, in una delle #3leggi di iniziativa popolare che, con decine di migliaia di firme, erano state presentate al Parlamento pochi mesi fa. Il tentativo di riforma della custodia cautelare è quello di ridurre il peso della stessa, di evitare gli automatismi nella sua applicazione, di renderlo residuale ed eccezionale solo nei casi in cui altre ipotesi cautelari, non detentive, non siano applicabili.

Per quanto riguarda il testo in discussione alla Camera si prevede che il giudice non possa desumere esclusivamente dalla gravità del reato le situazioni di concreto e attuale pericolo. Inoltre, la misura della custodia cautelare non potrà essere applicata se il giudice ritiene che, all'esito conclusivo del giudizio, possa essere sospesa la pena. Aspetti importanti, presenti anche nelle nostre proposte, sono quelli previsti da due articoli in particolare. Con uno si introduce il principio di residualità, secondo cui la custodia cautelare in carcere può essere irrorata soltanto quando altre misure coercitive o interdittive risultino inadeguate; con il secondo invece si riconduce l'applicabilità della misura cautelare all'esigenza di far fronte al pericolo di fuga, all'inquinamento delle prove e alla reiterazione del reato. Per tutti gli altri reati, si prevede che, nel disporre la custodia cautelare in carcere, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari. Altro aspetto importante è l'introduzione della facoltà di applicare congiuntamente misure coercitive diverse dalla custodia cautelare in carcere. Vengono inoltre introdotte modifiche al codice penale anche al fine di risolvere alcune controversie applicative circa il procedimento di riesame delle ordinanze che dispongono l'irrogazione di una misura coercitiva. L'articolo 13 prevede, infine, il potere del giudice di decidere, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, l'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva, qualora essa sia stata annullata con rinvio su ricorso dell'imputato.