Permesso familiare a chi compie diciotto anni, Metropoli, 03/04/08

Permesso familiare a chi compie diciotto anni

di Vladimiro Polchi

ROMA – Il diciottesimo compleanno non sarà più un problema. Solo una festa come tutte le altre. E’ quanto promette una direttiva del ministero dell’Interno: i minori stranieri, al compimento della maggiore età, potranno infatti avere rinnovato, senza limiti di tempo, il permesso di soggiorno per motivi familiari indipendentemente dal fatto di proseguire gli studi o trovare subito un lavoro.

La direttiva, scritta dal sottosegretario all’Interno, Marcella Lucidi e firmata dal ministro Giuliano Amato il 28 marzo scorso, va incontro a molte delle richieste avanzate in questi anni da enti locali e associazioni (come Asgi e Save the Children).  Tre i punti d’intervento.
Il primo e più importante riguarda tutti i ragazzi stranieri che stanno per compiere 18 anni. Attualmente, l’articolo 31 del Testo unico è chiaro: “Al compimento del quattordicesimo anno di età, al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari”. Questo resta però valido solo fino ai 18 anni, al compimento dei quali, va convertito in un permesso di soggiorno per motivi di studio, lavoro autonomo o subordinato, esigenze sanitarie.

“Può accadere – si legge sulla direttiva del Viminale – che il giovane straniero regolarmente soggiornante, raggiunta la maggiore età, abbia ancora incertezze sul proprio futuro di studio o lavorativo e, dunque, anche potendo rimanere a carico dei genitori, non sia in grado di soddisfare i requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno”. Per questo, la direttiva Lucidi chiede che si "tenga conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato", come previsto dal decreto legislativo 5 del 2007 sui ricongiungimenti familiari.

“Pertanto – prosegue la direttiva – agli stranieri che al compimento del diciottesimo anno d’età siano titolari di un permesso di soggiorno per motivi familiari, potrà essere rinnovato il proprio titolo di soggiorno per la stessa durata di quello del genitore, purché quest’ultimo soddisfi le condizioni di reddito e di alloggio richieste per il ricongiungimento". Proprio questo punto ha suscitato la perplessità di alcune associazioni come l'Asgi, perché dalla formulazione della circolare sembra essere consentito UN SOLO rinnovo del permesso alla maggiore età. Il Viminale però rassicura: a queste condizioni il rinnovo potrà avvenire senza limiti di tempo.

La direttiva interviene in altre due direzioni. Come abbiamo visto, al minore iscritto nel permesso di soggiorno del genitore, al compimento dei 14 anni viene rilasciato un permesso autonomo: d'ora in poi per ottenerlo non è più necessario avere un passaporto valido.

Infine, la direttiva chiede una lettura meno gravosa dell’articolo 32 del Testo unico sull’immigrazione: “Al minore sottoposto ad affidamento familiare o tutela, i questori potranno ora rilasciare, al compimento dei 18 anni, un permesso di soggiorno indipendentemente dalla durata della sua presenza sul territorio nazionale”. E' una novità importante per i minori non accompagnati, cui spesso - per restare in regola a 18 anni - veniva invece richiesto di soddisfare contemporaneamente due diversi requisiti indicati all'articolo 32: quello dell'affidamento o tutela, e quello di essere arrivati in Italia da almeno tre anni e aver seguito un percorso d'integrazione per almeno due. La direttiva ha definitivamente chiarito che i due requisiti sono alternativi e non concorrenti. Dalle associazioni arriva però una ulteriore richiesta al ministero: quella di precisare che vale, per la conversione, anche l'affidamento "de facto".

Scarica la direttiva

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