Recepimento Direttive europee, asgi.it, 18/02/08

Recepimento Direttive europee

Pubblicato sulla G.U. n. 40 del 16 febbraio 2008 il decreto legislativo 28 gennaio 2008 ""Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le
procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato" .

Il decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25

Il provvedimento disciplina le procedure per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate nel territorio nazionale da cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione europea o da apolidi,e le procedure per la revoca e la cessazione degli status riconosciuti.

Nel corso della procedura, i richiedenti sono autorizzati a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale in ordine alla domanda. L'autorizzazione a permanere in Italia non si applica ai richiedenti che debbano essere estradati verso un altro Stato, in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo; consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale; avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale.

Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa.

I richiedenti vengono informati sulla procedura da seguire, sui diritti e doveri durante il procedimento e dei tempi e mezzi a disposizione per corredare la domanda degli elementi utili all'esame. Spetta infatti alla Commissione nazionale redigere un opuscolo informativo, che sarà consegnato ai richiedenti all'atto della domanda, che illustra:
- le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale;
- i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia;
- le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalità per riceverle;
- l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale.
Al richiedente è garantita, in ogni fase della procedura, la possibilità di contattare l'ACNUR o altra organizzazione di sua fiducia competente in materia di asilo. Il richiedente è tempestivamente informato della decisione.

Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, fissate nel numero massimo di dieci, assumono la denominazione di «Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale» e si avvalgono del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
Alla Commissione nazionale per il diritto di asilo spettano le competenze in materia di revoca e cessazione degli status di protezione internazionale riconosciuti, oltre che compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni, di costituzione e aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste di asilo, di costituzione e aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di origine dei richiedenti, di monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche per essere in grado di proporre l'istituzione di nuove Commissioni territoriali. La Commissione mantiene rapporti di collaborazione con il Ministero degli affari esteri ed i collegamenti di carattere internazionale relativi all'attività svolta.
Fonte: Ministero dell'Interno
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