Romeni e bulgari devono rispondere dei reati commessi fino al 2007, Metropoli, 18/01/08

Romeni e bulgari devono rispondere dei reati commessi fino al 2007

ROMA - Romeni e bulgari devono rispondere, anche adesso che sono cittadini comunitari, dei reati in materia di immigrazione commessi in Italia prima dell’ingresso dei due Paesi nell’Unione europea. Lo Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno così risolto una questione che si trascinava da più di anno: quella cioè della perseguibilità o meno dei romeni e dei bulgari che erano rimasti nel territorio italiano nonostante l’ordine di allontanamento del questore, prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione dell’Unione, avvenuta il primo gennaio 2007.

Recenti sentenze di alcuni tribunali avevano assolto alcuni cittadini romeni che avevano commesso questo tipo di reati prima dell’inizio del 2007, applicando in questo senso l'art. 2, comma 2, del codice penale secondo il quale "nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato". Già negli ultimi mesi del 2006, altri giudici di tribunali italiani avevano stabilito la non punibilità di alcuni romeni, in vista del prossimo ingresso della Romania nell’Ue e di conseguenza della libera circolazione in Europa dei suoi cittadini.

Secondo la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2451, depositata il 16 gennaio 2008, invece, “l'adesione di uno Stato all'Unione europea non costituisce un dato formale ma giunge al termine di un percorso di non breve periodo che lo Stato candidato è tenuto a compiere sotto il controllo dell'Unione per adeguare le proprie strutture economiche, sociali e ordinamentali ai parametri stabiliti. E l'adesione a sua volta è produttiva di rilevanti effetti, uno dei quali è costituito dalla libertà, per i cittadini dello Stato, di circolare all'interno dell'Unione. Perciò non può ritenersi che i cittadini romeni, ai fini penali, vadano trattati come se fossero sempre stati cittadini dell'Unione e che i reati commessi quando essi per il nostro ordinamento erano stranieri siano divenuti non punibili in forza dell'art. 2, comma 2, c.p.”. Questo perché, ricorda la Corte, “le norme che hanno modificato lo status dei romeni, facendoli diventare cittadini dell’Unione europea, non possono operare retroattivamente”.

Nella sentenza viene anche ricordato che se un extracomunitario può essere espulso, in base al Testo unico sull’immigrazione, anche un cittadino comunitario può essere destinatario di un procedimento di allontanamento: lo prevedono anche l’ultima normativa entrata in vigore su circolazione e soggiorno dei cittadini Ue (decreto n. 30 del 6 febbraio 2007) e il recentissimo decreto legge sulla sicurezza e le espulsioni dei comunitari, approvato dal governo il 29 dicembre del 2007.

Il caso sul quale si è pronunciata la Corte era quello di un cittadino romeno imputato per “ingiustificata permanenza nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine di allontanarsene”, e successivamente assolto dal tribunale di Genova. Alla Cassazione aveva fatto ricorso il procuratore generale presso la Corte d’Appello del tribunale di Genova.
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