Il lavoratore: dopo aver stipulato il contratto di lavoro richiede la carta di soggiorno per cittadini comunitari presso la questura o attraverso il servizio degli Uffici Postali (dietro pagamento di € 30)
Il datore di lavoro: procede alla richiesta di autorizzazione (nulla osta) all’assunzione del lavoratore compilando il modulo Mod. sub. Neocomunitari da spedire tramite raccomandata A/R allo Sportello Unico della Prefettura competente.
La richiesta non è sottoposta alla verifica della disponibilità delle quote. Ottenuto il nulla osta il datore di lavoro comunica l’assunzione ai Centri per l’Impiego ed ai competenti enti previdenziali (Imps e Inail), senza compilare il contratto di soggiorno.
Nel caso di domanda di nulla osta presentata in base al decreto flussi 2006: Lo Sportello Unico rilascia il nulla osta dopo che Direzione Provinciale del Lavoro ha verificato le condizioni contrattuali; la domanda non è sottoposta al controllo della disponibilità delle quote.
Successivamente il datore di lavoro comunica l’assunzione ai Centri per l’Impiego ed ai competenti enti previdenziali (Imps e Inail), senza compilare il contratto di soggiorno.
Il lavoratore: dopo aver stipulato il contratto di lavoro richiede la carta di soggiorno per cittadini comunitari presso la questura o attraverso il servizio degli Uffici Postali (dietro pagamento di € 30)
Hanno diritto a richiedere la carta di soggiorno i cittadini comunitari che intendono stabilirsi in Italia per svolgere un’attività lavorativa, seguire un corso di studi o risiedere sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi. La domanda della carta può essere presentata direttamente alla questura o attraverso l’ufficio postale (compilando l’apposito kit e dietro pagamento di € 30)
La carta di soggiorno è riconosciuta anche al coniuge, ai figli fino ai 21 anni e ai parenti a carico.
Cosa occorre: . modulo di richiesta della carta di soggiorno . copia del passaporto o documento d’identità valido
. 4 fotografie formato tessera
. dichiarazione di alloggio o lettera di ospitalità accompagnata da fotocopia del documento di identità del titolare dell’alloggio
per i lavoratori:
subordinati: attestato di lavoro o dichiarazione di assunzione del datore stagionali: la copia del contratto di lavoro in forma autonoma: autorizzazione prescritta per lo svolgimento dell’attività lavorativa in forma autonoma
per studenti: . certificato di iscrizione al corso di formazione professionale o corso di studi universitari e il certificato di durata del corso . attestazione dell’avvenuta iscrizione al Servizio sanitario nazionale o possesso di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio o per maternità . prova di possedere sufficienti mezzi di sostentamento
I cittadini romeni e bulgari che avevano fatto richiesta per il ricongiungimento di propri familiari non devono più attendere il nulla osta della questura; poiché i cittadini di Romania e Bulgaria non devono richiedere il visto di ingresso in Italia, l’ingresso dei familiari avviene liberamente.
Per quanto riguarda
. i coniugi
. i figli di età minore di anni 21
. gli ascendenti e discendenti di tali cittadini e del proprio coniuge a loro carico (es. figli maggiorenni a carico)
. ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge
quale che sia la loro cittadinanza è possibile l’ingresso in Italia e la richiesta da parte del cittadino romeno o bulgaro della carta di soggiorno anche per il familiare sopra indicato.
Il diritto di soggiorno è riconosciuto ai familiari a carico del titolare del diritto di soggiorno a condizione che:
siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternità;
il nucleo familiare di cui fanno parte goda di un reddito annuo non inferiore all’importo dell’assegno sociale se chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell’importo dell’assegno sociale per 2 o 3 familiari, al triplo dell’importo dell’assegno sociale per 4 o più familiari.
Il cittadino romeno o bulgaro può condurre autovetture con la patente in corso di validità rilasciata dal proprio paese, già dichiarata equipollente dal Ministero dei Trasporti.
E’ tuttavia consigliata la richiesta del tagliando di riconoscimento da applicare sulla patente per facilitare i controlli e il rilascio di duplicato in seguito a smarrimento o furto.
Il riconoscimento si richiedere presso la Motorizzazione Civile della provincia competente.
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