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DDL per l'abolizione dell'ergastolo

ABOLIZIONE DELL’ERGASTOLO 

La richiesta dell'abolizione della pena dell'ergastolo appartiene alla cultura giuridica e civile democratica. In Assemblea costituente fu espresso un significativo indirizzo nel senso di cui sopra e voci autorevoli si levarono, soprattutto da parte di coloro che avevano sofferto lunghissimi anni di detenzione durante il fascismo, contro la reclusione a vita. Al problema non fu dato tuttavia un diretto sbocco a livello costituzionale, poiché si ritenne che esso dovesse essere affrontato e risolto dal legislatore ordinario nell'ambito di una revisione del sistema delle pene. Nella V e nella VI legislatura, in sede di riforma della parte generale del codice penale, il Senato della Repubblica aveva sancito l'abolizione della pena dell'ergastolo, ma la riforma non aveva potuto, per la fine delle rispettive legislature, essere presa in considerazione dalla Camera dei deputati.  Infine, nell'VIII, nella IX e nella X legislatura, il Gruppo parlamentare comunista presentò alla Camera dei deputati nel senso suddetto specifiche e articolate proposte di legge. Analoghe proposte furono presentate anche da altri Gruppi parlamentari. Nella seduta del 29 aprile 1981 della Commissione giustizia della Camera, si verificò un'ampia convergenza delle forze politiche democratiche in senso abolizionista e furono anche definiti i termini fondamentali che l'intervento legislativo avrebbe dovuto assumere. Poco dopo, nel maggio 1981, fu tenuto il referendum proposto, insieme ad altri, su questo argomento e di cui è noto l'esito. Nella tredicesima legislatura il disegno di legge di abolizione dell’ergastolo fu approvato in Senato.Le ragioni che si collocano a fondamento della prospettiva dell'abolizione sono note: l'ergastolo è una pena inumana, che toglie all'uomo la speranza, che confligge in modo inconciliabile con il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena. D'altro canto la Corte costituzionale respinse a suo tempo l'eccezione di incostituzionalità di questo tipo di sanzione penale, solo perché dopo l'entrata in vigore della legge 25 novembre 1962, n. 1634, che aveva ammesso la liberazione condizionale anche per l'ergastolano dopo l'espiazione di ventotto anni di detenzione, essa aveva cessato di connotarsi di fatto con quel carattere di perpetuità che sarebbe stato incompatibile con il concetto stesso di rieducazione.
La dottrina penale più moderna sulla base della concreta esperienza ha posto in rilievo la dannosità individuale e sociale della detenzione penitenziaria e ha valutato positivamente modifiche già intervenute. Infatti, nell'attuale ordinamento, la condanna all'ergastolo non comporta più, nella normalità dei casi, la detenzione perpetua; tuttavia l'esclusione di questa è puramente eventuale, perché connessa a concreti comportamenti. I detenuti ergastolano oggi sono circa 1200. Infine va rilevato che l'esperienza insegna come, in linea generale, la gravità della pena, oltre un certo limite, non abbia affatto efficacia preventiva, che è invece realmente assicurata dal restringimento delle aree di impunità e dall'efficienza e rapidità del processo. In coerenza con l'abolizione della reclusione perpetua e in modo ad essa consequenziale, la presente proposta di legge prevede l'abolizione della interdizione perpetua dai pubblici uffici (che viene sostituita, nei casi più gravi, con l'interdizione decennale) e l'abolizione della interdizione legale perpetua. La proposta di legge consta di 20 articoli. L'abolizione dell'ergastolo è specificamente prevista dall'articolo 3, che ad esso sostituisce la reclusione nella misura di anni trenta (la pena massima temporanea prevista dal vigente sistema), mentre gli articoli 5, 6 e 7 aboliscono le pene accessorie e l'interdizione legale perpetua. I primi due articoli riformulano il sistema delle sanzioni penali alla luce della abolizione dell'ergastolo. Gli altri articoli operano un puntuale coordinamento delle disposizioni vigenti con il complesso delle innovazioni proposte.

   Art. 1 1.      L'articolo 17 del codice penale è sostituito dal seguente:
  "Art. 17. - (Pene principali, altre pene e sanzioni sostitutive).- Le pene principali stabilite per i delitti sono la reclusione e la multa.
       Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono l'arresto e l'ammenda.
        La legge prevede i casi e le condizioni per l'applicazione di altre pene e di sanzioni sostitutive delle pene principali e ne determina la specie".


Art. 2.
        1. L'articolo 18 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 18. - (Denominazione e classificazione delle pene principali).- Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende la reclusione e l'arresto.
        Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende la multa e l'ammenda".

Art. 3.

        1. L'articolo 22 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 22. - (Sostituzione della pena dell'ergastolo).- Quando per un reato la legge stabilisce la pena dell'ergastolo, in luogo di questa si applica la reclusione nella misura di anni trenta".
Art. 4.
        1. Al primo comma dell'articolo 23 del codice penale sono premesse le parole: "Salvo quanto disposto dall'articolo 22,".

Art. 5.
        1. L'articolo 28 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 28. - (Interdizione dai pubblici uffici).- L'interdizione dai pubblici uffici è temporanea e, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

                a) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;

                b) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

                c) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

                d) dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

                e) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nelle lettere precedenti;

                f) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nelle lettere precedenti.

        L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquisire o di esercitare o di godere, durante l'interdizione stessa, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.
        La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi.
        Essa non può avere una durata inferiore ad un anno, né superiore a dieci".

Art. 6.
        1. L'articolo 29 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 29. - (Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici).- La condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importa l'interdizione del condannato dai pubblici uffici per la durata di anni dieci; la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione stessa per la durata di anni cinque.
        La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, importa l'interdizione dai pubblici uffici fino a quando essa venga revocata".

Art. 7.
        1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 32 del codice penale sono abrogati.

Art. 8.
        1. Al primo comma dell'articolo 36 del codice penale le parole: "La sentenza di condanna all'ergastolo" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi previsti dall'articolo 22 la sentenza di condanna".

Art. 9.
        1. Dopo il secondo comma dell'articolo 64 del codice penale è aggiunto il seguente:

        "Nei casi previsti dall'articolo 22 non operano le disposizioni precedenti e si applica la pena di anni trenta di reclusione".
Art. 10.
        
1. L'articolo 65 del codice penale è abrogato. Art. 11.
        1. All'articolo 66 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Nei casi previsti dall'articolo 22 non opera la disposizione di cui al primo comma e si applica la pena di anni trenta di reclusione".

Art. 12.
        1. Il primo comma dell'articolo 67 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni nei casi previsti dall'articolo 22".

Art. 13.
        1. Il terzo comma dell'articolo 176 del codice penale è abrogato.

Art. 14.
        1. Al secondo comma dell'articolo 177 del codice penale le parole: "ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo," sono soppresse.

Art. 15.
        1. Al secondo comma dell'articolo 219 del codice penale le parole: "la pena dell'ergastolo, ovvero", sono soppresse.
Art. 16.
        1. Al secondo comma dell'articolo 222 del codice penale le parole: "la legge stabilisce l'ergastolo," sono sostituite con le parole: "deve essere applicata la disposizione di cui all'articolo 22,".

Art. 17.
        1. Al secondo comma dell'articolo 224 del codice penale sono soppresse le parole: "o l'ergastolo, o".

Art. 18.
        1. Sono abrogati:

                a) l'articolo 72 del codice penale;

                b) il secondo comma dell'articolo 73 del codice penale;

                c) l'articolo 184 del codice penale;

                d) l'ultimo comma dell'articolo 210 del codice penale.

Art. 19.
        1. L'ergastolo comminato prima della data di entrata in vigore della presente legge è sostituito con la reclusione di anni trenta.

Art. 20.


        1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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