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Risposta resa alla Camera dal Sottosegretario Manconi all'interpellanza Mascia-Migliore relativa all'Ufficio ispettivo del DAP

L’interpellanza urgente dei deputati  Mascia e Migliore fa riferimento alla costituzione, all’interno del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, di una “rete di articolazioni operative” dell’Ufficio dell’attività ispettiva dello stesso Dap; articolazioni operative preposte – secondo i due interpellanti - a “non meglio indicate attività informative” e presenti all’interno di ciascun Provveditorato regionale. In particolare, l’interpellanza rileva che le attività di quelle articolazioni sarebbero state unilateralmente regolate dal Direttore dell’Ufficio ispettivo del Dap, in quanto non corrisponderebbero a “una struttura organizzativa predefinita, ovvero istituita secondo normativa vigente, ovvero ascrivibile alle normali attività istituzionali affidate al Corpo di Polizia penitenziaria”.

Infine, i deputati Mascia e Migliore lamentano che quelle articolazioni sarebbero sottratte alla catena di responsabilità delineate nei regolamenti di servizio e negli ordinamenti professionali della Polizia penitenziaria; e che in esse sarebbero impegnate almeno 250 persone, sottratte agli organici, già gravemente sottodimensionati, degli istituti penitenziari.

In premessa, occorre ricostruire puntualmente la vicenda per come si è andata sviluppando. Effettivamente, su proposta del Direttore dell’Ufficio per l’attività ispettiva e del controllo dell’Amministrazione penitenziaria, fatta propria dalla Direzione nazionale antimafia, il Capo del Dipartimento ha affidato a quello stesso Direttore l’incarico di “assumere tutte le iniziative di tipo organizzativo e operativo”, necessarie per la realizzazione “di una struttura centralizzata, nell’ambito del Dap, alla quale affidare il compimento di specifiche attività conoscitive, da svolgere anche mediante l’utilizzo di mezzi di elaborazione informatica, finalizzate non soltanto a garantire la sicurezza interna ed esterna degli istituti penitenziari, ma anche a consentire agli uffici di Procura di disporre tempestivamente di notizie e informazioni utili per il prosieguo e lo sviluppo di indagini”.

A tal fine, l’Ufficio per l’attività ispettiva e il controllo è stato incaricato, anche attraverso la collaborazione di articolazioni periferiche, di provvedere:

1.   all’acquisizione, all’analisi e al monitoraggio degli elementi documentali e dei dati informativi di natura fiduciaria, riguardanti ciascuna delle persone detenute sottoposte al regime di cui all’art. 41bis dell’Ordinamento penitenziario;

2.   all’esame comparato di tutti gli elementi e dei dati acquisiti;

3.   all’acquisizione, all’analisi e al monitoraggio di tutti i possibili canali di collegamento, intramurario ed extramurario, “di natura personale e reale”;

4.   all’approfondimento informativo degli eventuali canali di collegamento, anche extramurario;

5.   all’eventuale sviluppo di indagini preliminari all’esito dell’approfondimento informativo qualora questo evidenzi ipotesi di reato.

A seguito di queste disposizioni del Capo del Dipartimento, il Direttore dell’Ufficio dell’Attività ispettiva e del controllo individuava nella stessa sezione IV del proprio Ufficio, competente all’espletamento degli atti di indagini preliminari delegati dall’Autorità giudiziaria, la “struttura centralizzata” di cui si ravvisava la necessità; e quindi provvedeva a costituire quella rete di “articolazioni” periferiche, di cui si tratta nell’interpellanza, disciplinandone le modalità operative.

Si ricorda in proposito che l’attività di polizia giudiziaria all’interno degli istituti di pena rientra nelle specifiche attribuzioni della polizia penitenziaria, sulla base dell’art. 14 della legge 395/1990, istitutiva del Corpo. Non è in discussione, quindi, tale competenza, quanto la concreta organizzazione, la puntuale articolazione e le precise modalità operative dell’Ufficio.

A tale proposito va detto che se, per un verso, non risultano atti formali di costituzione di quelle articolazioni operative (sebbene non manchi di farsi riferimento a dei “coordinatori” di esse), la loro attività – sulla base delle motivazioni che ne sono all’origine - dovrebbe essere limitata alla raccolta di informazioni riguardante la popolazione detenuta sottoposta al regime di cui all’art. 41bis (anche se, in vero, non sembra siano stati coinvolti tutti gli uffici competenti della medesima Amministrazione penitenziaria).

A quanto riferisce il Direttore dell’Ufficio dell’attività ispettiva e del controllo, il personale attualmente coinvolto in tali articolazioni nell’intero territorio nazionale consta di 71 unità, a disposizione dei “coordinatori” regionali e, quindi, non esentate dagli ordinari incarichi d’ufficio spettanti a ciascuno di loro.

Quanto all’attività effettivamente svolta e alle sue modalità, il Direttore ha precisato che:

1.   non sono mai state condotte, dalla Sezione IV o dalle sue articolazioni periferiche, attività di polizia giudiziaria di iniziativa propria, né altre attività non riconducibili alle attribuzioni dell’Ufficio;

2.   l’ufficio ha condotto attività meramente amministrativa di “ricognizione centralizzata di dati relativi allo status detentivo” già documentalmente e legittimamente in possesso dell’amministrazione penitenziaria; e, quindi, dovremmo escludere che vi sia stata qualsiasi altra forma di acquisizione di informazioni;

3.   “gli esiti di tali attività amministrative sono stati comunicati, per conoscenza e per quanto di eventuale interesse, alle AA.GG.”;

4.   gli atti relativi alle attività della Sezione IV sono custoditi nell’ufficio con le cautele idonee a garantirne la corretta e riservata conservazione.

Ciò detto, vanno rilevate alcune questioni su cui l’Autorità politica competente si riserva di condurre ulteriori approfondimenti:

1.   la stessa definizione – e autodefinizione – dei compiti istituzionali della rete di articolazioni periferiche che fa capo alla sezione IV dell’Ufficio dell’attività ispettiva e del controllo appaiono così ampie e, nello stesso tempo, così generiche, da rischiare di configurare compiti non propri di un ufficio amministrativo: e da richiedere, pertanto, una definizione assai più tassativa e vincolante. Una definizione innanzitutto capace di  assicurare che l’attività sia limitata al trattamento dei dati già in possesso dell’Amministrazione;

2.   più specificamente, va rimarcato che l’attribuzione di compiti relativi all’acquisizione e all’approfondimento di informazioni relative a realtà  “extra-murarie” (canali, collegamenti e quant’altro)  è legittima solo in quanto si fermi sulla soglia delle informazioni acquisibili d’ufficio nell’ordinaria attività interna all’istituto (colloqui, corrispondenza, ecc.): giammai se dovesse esplicarsi in attività di indagine e di acquisizione di informazioni al di fuori degli istituti;

3.   infine, va rilevata la peculiarità di una struttura organizzativa non adeguatamente definita e delimitata, addetta alle attività di polizia giudiziaria e però inserita all’interno di una struttura gerarchica amministrativa. Come è noto, infatti, Costituzione e Codice di procedura penale prevedono una stretta ed esclusiva dipendenza della polizia giudiziaria dal pubblico ministero. Non a caso, la legge istitutiva del Corpo attribuisce alla generalità degli assistenti, degli agenti, dei sovrintendenti e degli ispettori di polizia penitenziaria la qualifica di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, perché ciascuno di essi può essere investito di tali funzioni dall’Autorità giudiziaria, da cui non possono che essere funzionalmente dipendenti. Nel quadro che, viceversa, si va delineando nell’Amministrazione penitenziaria, prima attraverso la istituzione di un’apposita sezione centrale e poi attraverso le citate “articolazioni” territoriali, quella dipendenza funzionale sembra venir meno: a vantaggio della più rilevante e cogente dipendenza gerarchica, tipica degli uffici amministrativi.

In conclusione, ritengo che su tali questioni si debba tornare e ulteriormente approfondire, per valutare il se e il come l’iniziativa intrapresa dall’Ufficio dell’Attività ispettiva e del controllo dovrà proseguire.

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