Sentenza n. 65 del 19 aprile 2007 Tribunale Regionale Amministrativo del Trentino-Alto Adige sede di Trento
Annullamento del provvedimento con il quale è stata respinta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.
N. 65/2007 Reg. Sent.
N. 60/2006 Reg. Ric.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 60 del 2006 proposto da xxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Trinco con domicilio presso la Segreteria del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, Via Calepina n. 50;
CONTRO
l’AMMINISTRAZIONE DELL’INTERNO - QUESTURA DI TRENTO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento nei cui uffici in Largo Porta Nuova n. 9 è, per legge, domiciliata;
per l’annullamento,
previa sospensiva, del provvedimento del Questore di Trento di data 27.12.2005, Cat. A.11.2005/424/Imm., con il quale è stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari presentata dal ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione statale intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2007 - relatore il consigliere Fiorenzo Tomaselli - l’avv. Georgia Abellonio, in delegata sostituzione dell’avv. Stefano Trinco, per il ricorrente e l’Avvocato dello Stato Sarre Pirrone per l'Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
Il sig. xxxxxxxxx, cittadino marocchino, agisce per l'annullamento del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, precedentemente rilasciato al ricorrente per motivi di famiglia, oppostogli dalla Questura di Trento con provvedimento del 27.12.2005.
Avverso tale provvedimento, l’interessato produceva ricorso, formulando una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che il provvedimento in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina legislativa nazionale.
Si è costituita l'Amministrazione intimata, tramite l'Avvocatura dello Stato di Trento, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione e contestando, altresì, nel merito la fondatezza del ricorso.
All’udienza pubblica dell’8 febbraio 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Giudice, ritenendo il Collegio che la competenza giurisdizionale a decidere l’odierna lite spetti al giudice ordinario. Infatti, l’art. 30, co. 6, del D.lgs. 25.07.1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) prevede espressamente che “contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, l’interessato può presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l’interessato, nei modi di cui agli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile …”.
Ora, l’ampiezza della formulazione usata nel citato art. 30 comma 6 induce a ritenere che la giurisdizione del Giudice ordinario si estenda a qualunque ipotesi di impugnazione di diniego di permesso di soggiorno per ragioni di famiglia, quale che sia cioè il motivo per cui il Questore ha opposto il detto diniego.
Dunque, la giurisdizione del Giudice ordinario si estende anche all’ipotesi in esame, in cui il ricorrente ha domandato il rinnovo della carta di soggiorno per motivi di famiglia, come testualmente riportato nelle premesse del decreto impugnato.
In definitiva, la decisione sulla fattispecie de qua non rientra nella giurisdizione del Giudice amministrativo, con conseguente inammissibilità del ricorso in esame.
Va, peraltro, tenuto presente che qualora anche il Giudice ordinario negasse con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia si sarebbe in presenza non già di un conflitto virtuale di giurisdizione (risolvibile con istanza di regolamento ex art. 41 c.p.c.), ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione che, ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., potrebbe essere nel caso denunziato alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunce in contrasto sia o meno passata in giudicato (cfr. Cass. civile, Sez. un., 26 luglio 2002, n. 11102).
Per le ragioni suesposte, va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione, sussistendo peraltro giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 60/2006, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trento, nelle Camere di Consiglio dell’8 febbraio e 9 marzo 2007, con l’intervento dei Magistrati:
dott. Sergio Conti Presidente f.f.
dott. Mario Mosconi Consigliere
dott. Fiorenzo Tomaselli Consigliere estensore
Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 19 aprile 2007 Il Segretario Generale
dott. Giovanni Tanel
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