Trasforma il tuo 5x1000 in uno strumento di tutela dei diritti umani
Leggi il nostro rapporto
Scarica la nostra guida

Sentenza n. 65 del 19 aprile 2007 Tribunale Regionale Amministrativo del Trentino-Alto Adige sede di Trento

Sentenza n. 65 del 19 aprile 2007 Tribunale Regionale Amministrativo del Trentino-Alto Adige sede di Trento

Annullamento del provvedimento con il quale è stata respinta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.

N. 65/2007 Reg. Sent.

N. 60/2006 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 60 del 2006 proposto da xxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Trinco con domicilio presso la Segreteria del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, Via Calepina n. 50;

CONTRO

l’AMMINISTRAZIONE DELL’INTERNO - QUESTURA DI TRENTO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento nei cui uffici in Largo Porta Nuova n. 9 è, per legge, domiciliata;

per l’annullamento,

previa sospensiva, del provvedimento del Questore di Trento di data 27.12.2005, Cat. A.11.2005/424/Imm., con il quale è stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari presentata dal ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione statale intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2007 - relatore il consigliere Fiorenzo Tomaselli - l’avv. Georgia Abellonio, in delegata sostituzione dell’avv. Stefano Trinco, per il ricorrente e l’Avvocato dello Stato Sarre Pirrone per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Il sig. xxxxxxxxx, cittadino marocchino, agisce per l'annullamento del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, precedentemente rilasciato al ricorrente per motivi di famiglia, oppostogli dalla Questura di Trento con provvedimento del 27.12.2005.

Avverso tale provvedimento, l’interessato produceva ricorso, formulando una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che il provvedimento in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina legislativa nazionale.

Si è costituita l'Amministrazione intimata, tramite l'Avvocatura dello Stato di Trento, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione e contestando, altresì, nel merito la fondatezza del ricorso.

All’udienza pubblica dell’8 febbraio 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Giudice, ritenendo il Collegio che la competenza giurisdizionale a decidere l’odierna lite spetti al giudice ordinario. Infatti, l’art. 30, co. 6, del D.lgs. 25.07.1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) prevede espressamente che “contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, l’interessato può presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l’interessato, nei modi di cui agli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile …”.

Ora, l’ampiezza della formulazione usata nel citato art. 30 comma 6 induce a ritenere che la giurisdizione del Giudice ordinario si estenda a qualunque ipotesi di impugnazione di diniego di permesso di soggiorno per ragioni di famiglia, quale che sia cioè il motivo per cui il Questore ha opposto il detto diniego.

Dunque, la giurisdizione del Giudice ordinario si estende anche all’ipotesi in esame, in cui il ricorrente ha domandato il rinnovo della carta di soggiorno per motivi di famiglia, come testualmente riportato nelle premesse del decreto impugnato.

In definitiva, la decisione sulla fattispecie de qua non rientra nella giurisdizione del Giudice amministrativo, con conseguente inammissibilità del ricorso in esame.

Va, peraltro, tenuto presente che qualora anche il Giudice ordinario negasse con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia si sarebbe in presenza non già di un conflitto virtuale di giurisdizione (risolvibile con istanza di regolamento ex art. 41 c.p.c.), ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione che, ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., potrebbe essere nel caso denunziato alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunce in contrasto sia o meno passata in giudicato (cfr. Cass. civile, Sez. un., 26 luglio 2002, n. 11102).

Per le ragioni suesposte, va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione, sussistendo peraltro giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 60/2006, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento, nelle Camere di Consiglio dell’8 febbraio e 9 marzo 2007, con l’intervento dei Magistrati:

dott. Sergio Conti Presidente f.f.

dott. Mario Mosconi Consigliere

dott. Fiorenzo Tomaselli Consigliere estensore

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 19 aprile 2007 Il Segretario Generale

dott. Giovanni Tanel

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 60 del 2006 proposto da xxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Trinco con domicilio presso la Segreteria del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, Via Calepina n. 50;

CONTRO

l’AMMINISTRAZIONE DELL’INTERNO - QUESTURA DI TRENTO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento nei cui uffici in Largo Porta Nuova n. 9 è, per legge, domiciliata;

per l’annullamento,

previa sospensiva, del provvedimento del Questore di Trento di data 27.12.2005, Cat. A.11.2005/424/Imm., con il quale è stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari presentata dal ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione statale intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2007 - relatore il consigliere Fiorenzo Tomaselli - l’avv. Georgia Abellonio, in delegata sostituzione dell’avv. Stefano Trinco, per il ricorrente e l’Avvocato dello Stato Sarre Pirrone per l'Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Il sig. xxxxxxxxx, cittadino marocchino, agisce per l'annullamento del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, precedentemente rilasciato al ricorrente per motivi di famiglia, oppostogli dalla Questura di Trento con provvedimento del 27.12.2005.

Avverso tale provvedimento, l’interessato produceva ricorso, formulando una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che il provvedimento in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina legislativa nazionale.

Si è costituita l'Amministrazione intimata, tramite l'Avvocatura dello Stato di Trento, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione e contestando, altresì, nel merito la fondatezza del ricorso.

All’udienza pubblica dell’8 febbraio 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Giudice, ritenendo il Collegio che la competenza giurisdizionale a decidere l’odierna lite spetti al giudice ordinario. Infatti, l’art. 30, co. 6, del D.lgs. 25.07.1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) prevede espressamente che “contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, l’interessato può presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l’interessato, nei modi di cui agli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile …”.

Ora, l’ampiezza della formulazione usata nel citato art. 30 comma 6 induce a ritenere che la giurisdizione del Giudice ordinario si estenda a qualunque ipotesi di impugnazione di diniego di permesso di soggiorno per ragioni di famiglia, quale che sia cioè il motivo per cui il Questore ha opposto il detto diniego.

Dunque, la giurisdizione del Giudice ordinario si estende anche all’ipotesi in esame, in cui il ricorrente ha domandato il rinnovo della carta di soggiorno per motivi di famiglia, come testualmente riportato nelle premesse del decreto impugnato.

In definitiva, la decisione sulla fattispecie de qua non rientra nella giurisdizione del Giudice amministrativo, con conseguente inammissibilità del ricorso in esame.

Va, peraltro, tenuto presente che qualora anche il Giudice ordinario negasse con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia si sarebbe in presenza non già di un conflitto virtuale di giurisdizione (risolvibile con istanza di regolamento ex art. 41 c.p.c.), ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione che, ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., potrebbe essere nel caso denunziato alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunce in contrasto sia o meno passata in giudicato (cfr. Cass. civile, Sez. un., 26 luglio 2002, n. 11102).

Per le ragioni suesposte, va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione, sussistendo peraltro giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 60/2006, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento, nelle Camere di Consiglio dell’8 febbraio e 9 marzo 2007, con l’intervento dei Magistrati:

dott. Sergio Conti Presidente f.f.

dott. Mario Mosconi Consigliere

dott. Fiorenzo Tomaselli Consigliere estensore

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 19 aprile 2007 Il Segretario Generale

dott. Giovanni Tanel
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Donne in carcere: presentazione dell'ultimo numero della riv…

Donne in carcere: presentazione dell'ultimo numero della rivista "Antigone"

Il prossimo 12 marzo, a Roma, presso la Casa Internazionale delle Donne, presenteremo il volume "L’esecuzione penale delle donne: temi, ricerche, prospettive", curato da Costanza Agnella e Susanna Marietti. Interamente consultabile...

Una delegazione di Antigone dal Presidente della Repubblica

Una delegazione di Antigone dal Presidente della Repubblica

Ieri una delegazione di Antigone, guidata dal Presidente dell'Associazione Patrizio Gonnella, è stata ricevuta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A lui va il nostro ringraziamento per le parole e...

È Online il calendario dei colloqui di selezione per il prog…

È Online il calendario dei colloqui di selezione per il progetto bando SCU 2023

È Online il calendario dei colloqui di selezione per il progetto bando SCU 2023 "La tutela dei diritti delle persone private della libertà 2024". I colloqui di selezione si terranno i...

Nordio cede sulla tortura e inventa «modifiche tecniche»

Nordio cede sulla tortura e inventa «modifiche tecniche»

«Il governo è al lavoro per modificare il reato di tortura adeguandolo ai requisiti previsti dalla convenzione di New York». Sono queste le parole del ministro della Giustizia, Carlo Nordio...

“Oltre il limite”. Il report 2023 sulle carceri marchigiane

“Oltre il limite”. Il report 2023 sulle carceri marchigiane

“Oltre il limite”. E' questo il titolo del Report 2023 di Antigone Marche che è stato presentato oggi a Jesi durante un Convegno sulla condizione delle carceri marchigiane. Il documento...

Non possiamo tacere, non vogliamo restare inerti

Non possiamo tacere, non vogliamo restare inerti

Un comunicato che abbiamo inviato insieme a Magistratura Democratica e Unione Camere Penali Italiane Ormai non è in gioco solo la dignità dei detenuti, si tratta di preservare la loro stessa...

Carceri minorili. Il rapporto di Antigone: "rischio che…

Carceri minorili. Il rapporto di Antigone: "rischio che la giustizia minorile perda i ragazzi per strada"

"Il modello della giustizia minorile in Italia, fin dal 1988, data in cui entrò in vigore un procedimento penale specifico per i minorenni, è sempre stato un vanto per il...

A Roma, il 20 febbraio, presentiamo il 7° rapporto sulla giu…

A Roma, il 20 febbraio, presentiamo il 7° rapporto sulla giustizia minorile: Prospettive minori

Il prossimo 20 febbraio, alle ore 10.00, presso il Roma Scout Center (Largo dello Scautismo, 1), Antigone presenta "Prospettive minori", 7° Rapporto sulla giustizia minorile in Italia.  La giustizia penale minorile...

Carceri. Antigone: "il sistema penitenziario rischia di…

Carceri. Antigone: "il sistema penitenziario rischia di trovarsi in emergenza in pochi mesi. Si prendano provvedimenti"

"Il sistema penitenziario italiano si avvicina a passi da gigante a livelli di sovraffollamento che configurerebbero un trattamento inumano e degradante generalizzato delle persone detenute. Bisogna prendere provvedimenti e prenderli...

Ungheria: carceri sovraffollate e abuso della contenzione fi…

Ungheria: carceri sovraffollate e abuso della contenzione fisica

Nove anni dopo che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Ungheria per aver violato il divieto di trattamenti inumani e degradanti a causa delle sue condizioni carcerarie, i...

Riportare Ilaria Salis in Italia. Subito

Riportare Ilaria Salis in Italia. Subito

di Patrizio Gonnella su il manifesto del 30/01/2024 L’arretramento dello Stato di diritto ungherese è da ieri sotto gli occhi di tutti. E a tutti è sbattuto in faccia con quelle...

Sentenza storica della Consulta: si alla sessualità in carce…

Sentenza storica della Consulta: si alla sessualità in carcere. Antigone era nel procedimento

  La Corte Costituzionale ha detto sì alla affettività e alla sessualità in carcere, dichiarando illegittimo l'articolo 18 dell'ordinamento Penitenziario che, in materia di colloqui visivi, imponeva il controllo a vista. La...

Carceri fatiscenti, sovraffollamento e condizioni degradate …

Carceri fatiscenti, sovraffollamento e condizioni degradate di vita per detenuti e personale. La fotografia che ci lascia il 2023

Carceri fatiscenti, sovraffollamento e condizioni degradate di vita per detenuti e personale. La fotografia che lascia il 2023  "Lanciamo oggi l'allarme sul sistema penitenziario italiano, prima che si arrivi a...

Diecimila detenuti in più dopo un anno di frenesia punitiva

Diecimila detenuti in più dopo un anno di frenesia punitiva

di Patrizio Gonnella su il manifesto del 28 dicembre 2023 C’è un numero che caratterizza il 2023 penitenziario: 10.000. Sono almeno 10 mila le persone detenute in più rispetto alla capienza...

Apertura bando Servizio Civile Universale

Apertura bando Servizio Civile Universale

È ufficialmente aperto il bando Servizio Civile Universale per la selezione di operatori volontari! Scopri il nostro progetto “La tutela dei diritti delle persone private della libertà 2024”, che vede la coprogettazione...

Suicidi in carcere, 67 da gennaio. Un’enormità

Suicidi in carcere, 67 da gennaio. Un’enormità

di Patrizio Gonnella su il manifesto del 16 dicembre 2023 Ogni cinque giorni si ammazza un detenuto nelle carceri d’Italia. Un elenco tragico che ho deciso di riportare qua di seguito...

Appello: no al pacchetto sicurezza

Appello: no al pacchetto sicurezza

Appello alle forze parlamentari contro il disegno di legge recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario. Le sottoscritte...

I nostri 6 NO al pacchetto sicurezza

I nostri 6 NO al pacchetto sicurezza

1. No al recente pacchetto sicurezza del Governo che semplifica tragicamente la nostra società attraverso un inutile e ingiusto inasprimento del modello di repressione penale e carceraria. La sicurezza è...

Visualizza tutte le news presenti in archivio

Iscriviti alla newsletter
Acconsento al trattamento dei miei dati personali

Rapporto Antigone

Rapporto Annuale

Dona il 5x1000
AntigoneCinquePerMille

Sostieni Antigone
con una donazione