Ordinanza n.2012/708 del Tribunale di Sorveglianza di Vercelli. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED ESIGENZE DI SICUREZZA

 

Ordinanza n.2012/708 del Tribunale di Sorveglianza di Vercelli. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED ESIGENZE DI SICUREZZA. Commento di Irene Salvi

 

Nell’ordinanza 2012/708 del Tribunale di sorveglianza di Vercelli si affronta un tradizionale problema del mondo carcerario: il diritto di accesso dei detenuti agli atti dell’Amministrazione penitenziaria che incidano sui loro diritti soggettivi. Nel caso di specie, si trattava della decisione con cui la Direzione dell’istituto rigettava la richiesta di accesso formulata dal detenuto con riguardo alla documentazione relativa alla sottoposizione dell’interessato al circuito “AS1”(Alta Sicurezza), che in seguito alla circolare DAP 3619/6069 del 24 aprile 2009 ha sostituito il vecchio circuito “EIV” (Elevato Indice di Vigilanza). Il diniego dell’accesso agli atti era stato motivato sulla base dell’art. 3, D.M. 115/96, che sottrae l’accesso a determinate categorie di atti amministrativi - fra cui quelli relativi all’assegnazione dei detenuti alle diverse sezioni degli istituti di pena - «in relazione all’esigenza di salvaguardare la sicurezza e l’ordine pubblico».

Il Magistrato di sorveglianza, dopo aver stabilito l’ammissibilità del ricorso in virtù della natura fondamentale del diritto che si assume violato - nella specie, il diritto alla difesa garantito dall’art. 24 Cost. a tutti i cittadini, senza distinzione tra soggetti liberi e ristretti - si pronuncia in senso favorevole all’accoglimento del ricorso stesso, basando la sua decisione sul principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, che impone agli organi amministrativi di agire «nel rispetto del canone del “minimo danno” delle posizioni soggettive del soggetto privato su cui essa incide, nonché nel rispetto dei diritti fondamentali». In altre parole si ribadisce che, in un’ottica di contemperamento fra diritti dell’individuo ed esigenze di ordine e sicurezza dell’istituto, la scelta deve sempre ricadere sul provvedimento meno lesivo dei diritti del destinatario: in questo caso è citata come precedente una decisione - richiamata dallo stesso ricorrente - della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui si affermava che, al fine di bilanciare il diritto di accesso del detenuto con le esigenze di sicurezza pubblica dell’Amministrazione, fosse sufficiente l’apposizione di omissis «sulle parti dei documenti acceduti la cui ostensione configgerebbe con esigenze di ordine e sicurezza pubblica»: un semplice accorgimento che avrebbe garantito la piena soddisfazione di tutti gli interessi coinvolti.

La stessa soluzione cautelativa - apposizione di omissis sulle parti “sensibili” e concessione dell’accesso agli atti così modificati - è suggerita nell’ordinanza in esame, al fine di permettere la tutela sì delle insindacabili esigenze di ordine pubblico interne all’amministrazione penitenziaria, ma al tempo stesso del fondamentale diritto di ogni cittadino, anche - e maggiormente - qualora privato della libertà personale, di prendere visione degli atti amministrativi che incidano significativamente sulla sfera dei suoi diritti individuali, al fine di assicurargli il pieno esercizio del diritto alla difesa garantitogli dall’art. 24 della Costituzione.

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