Tribunale civile

Sentenze nn. 11646/2013 e 1392/2015.

 

Il Tribunale del Lavoro riconosce le differenze retributive e il trattamento di fine rapporto al detenuto che ha lavorato alle dipendenze del carcere

Commento di Tiziana Ilice

 

Sono proprio di questi ultimi mesi le sentenze con cui il Tribunale del Lavoro di Roma ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle differenze retributive tra quanto spettante e quanto corrisposto per il lavoro svolto in carcere.

La persona detenuta, che lavora alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria, percepisce una mercede inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

I minimi tabellari applicati a chi lavora in carcere, infatti, non vengono più aggiornati da oltre vent’anni. Il Legislatore ha affidato il compito di stabilire le mercedi da corrispondere ai detenuti ad una apposita Commissione, che però non si riunisce dal 1993, pertanto da tale periodo le mercedi per il lavoro svolto non vengono adeguate né alle tariffe né agli inquadramenti previsti dai CCNL di riferimento per il tipo di mansioni svolte.

Il detenuto lavorante, infatti, ha diritto a percepire, oltre alla mercede, anche la tredicesima mensilità e, quando il rapporto di lavoro è cessato, il trattamento di fine rapporto (TFR), così come previsto per tutti i lavoratori dipendenti, qualsiasi sia il CCNL di appartenenza.

Altro aspetto importante del lavoro carcerario è che, per legge, il detenuto lavoratore, come ogni altra persona, ha diritto alle ferie, di cui generalmente non gode e per questo il Ministero della Giustizia dovrebbe corrispondergli la c.d. indennità sostituiva delle ferie, ossia una apposita somma di denaro per il mancato riposo annuale previsto.

La persona interessata può quindi rivolgersi al Giudice del Lavoro, per vedersi riconosciuto, oltre alle altre spettanze, anche il diritto di percepire il pagamento delle ferie non godute.

Sentenza 11646/2013

Sentenza 1392/2015